C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 277 del 21/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MINTURNO CALCIO 1936, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CANALI DAVIDE GRAZIANO, CIUFO GIOACCHINO FRANCESCO, MASTROIANNI DANILO E NERI ALESSANDRO PER 3 GARE, A CARICO DEI CALCIATORI CANALI FABIO GUSTAVO E NOLI DIEGO PER 2 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE MARTINO GIOVANNI PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 LND DEL 2/01/2025 (Gara: MINTURNO CALCIO 1936 – NUOVA SANT ANGELO del 22/12/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 223 del 17/01/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MINTURNO CALCIO 1936, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CANALI DAVIDE GRAZIANO, CIUFO GIOACCHINO FRANCESCO, MASTROIANNI DANILO E NERI ALESSANDRO PER 3 GARE, A CARICO DEI CALCIATORI CANALI FABIO GUSTAVO E NOLI DIEGO PER 2 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE MARTINO GIOVANNI PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 LND DEL 2/01/2025 (Gara: MINTURNO CALCIO 1936 – NUOVA SANT ANGELO del 22/12/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 223 del 17/01/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Minturno Calcio 1936; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente questa Corte ritiene che il reclamo sia inammissibile, in relazione alle posizioni dei calciatori Canali Fabio Gustavo, Noli Diego e Martino Giovanni, per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni. Per quanto riguarda invece le squalifiche a carico dei calciatori Canali Davide Graziano, Ciufo Gioacchino Francesco, Mastroianni Danilo e Neri Alessandro, tutti sanzionati in primo grado con la squalifica per n.3 gare, letto attentamente il referto arbitrale, questa Corte ritiene di poter addivenire ad una lieve riduzione della sanzione inflitta, in aderenza a principi consolidati di diritto che ritiene senz’altro applicabili al caso concreto. Pertanto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

 Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dei calciatori Canali Fabio Gustavo, Noli Diego e Martino Giovanni, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere altresì il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Canali Davide Graziano, Ciufo Gioacchino Francesco, Mastroianni Danilo e Neri Alessandro a 2 gare. Il contributo va restituito.

 

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