C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 277 del 21/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ I.LIRINIA ACADEMY CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE EL BOUHMI BOUCHAIB PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.35 SGS DEL 9/01/2025 (Gara: I.LIRINIA ACADEMY CALCIO – DON BOSCO COLOSSEO del 4/01/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ I.LIRINIA ACADEMY CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE EL BOUHMI BOUCHAIB PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.35 SGS DEL 9/01/2025 (Gara: I.LIRINIA ACADEMY CALCIO – DON BOSCO COLOSSEO del 4/01/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società I.Lirinia Acdemy Calcio; esaminati gli atti ufficiali; questa Corte Sportiva ritiene si possa rivisitare la squalifica di 4 gare comminata in primo grado a carico del calciatore El Bouhmi Bouchaib, per aver colpito un avversario con un pugno, in reazione ad un contatto di gioco. La reclamante, pur non contestando il fatto e ritenendolo da condannare, spiega che l’atto del proprio tesserato è avvenuto in reazione al comportamento provocatorio di un avversario. Dichiara altresì la reclamante che al termine della gara i due calciatori venuti alle mani si sono chiariti ed hanno risolto lo screzio avuto in campo. Il reclamo è pertanto fondato. Infatti il gesto del calciatore in questione è senz’altro violento, pur senza conseguenze, ed avrebbe comportato l’applicazione della sanzione edittale minima delle tre gare di squalifica. Si aggiunga altresì l’attenuante invocata che avvalora ulteriormente la riduzione della squalifica. In tal senso, ritenuto tutto quanto sopra, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore El Bouhmi Bouchaib a 3 gare. Il contributo va restituito.

 

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