C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 277 del 21/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FC CASTELLI ROMANI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARTINO MATTEO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.220 LND DEL 16/01/2025 (Gara: SS VITTORIA ROMA 1908 – FC CASTELLI ROMANI del 12/01/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FC CASTELLI ROMANI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARTINO MATTEO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.220 LND DEL 16/01/2025 (Gara: SS VITTORIA ROMA 1908 – FC CASTELLI ROMANI del 12/01/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025

Con rituale reclamo, la società FC Castelli Romani ha impugnato la squalifica a quattro giornate di gara a carico del calciatore Matteo Martino, sostenendo che lo stesso non aveva mai tenuto alcuna condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro. Ascoltata la reclamante in sede di audizione, essa ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante che, in panchina, entrava in campo e teneva una condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia l’entità della sanzione può essere lievemente ridotta tenuto conto del comportamento del calciatore Matteo Martino come risultante dal referto arbitrale. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Martino Matteo a 3 gare. Il contributo va restituito.

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