C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 277 del 21/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ALBULA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MELIS ADRIAN PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025 (Gara: ALBULA – SAXA FLAMINIA LABARO del 26/01/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ALBULA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MELIS ADRIAN PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025 (Gara: ALBULA – SAXA FLAMINIA LABARO del 26/01/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025

La società Albula ha impugnato la squalifica di 4 gare comminata in primo grado al proprio calciatore Melis Adrian, rilevando che probabilmente c’è stato uno scambio di persona, probabilmente con un calciatore della squadra avversaria, in quanto il Melis al termine della gara si è diretto verso la tribuna per salutare varie persone, senza mai incrociare l’arbitro, né tantomeno avergli rivolto alcuna espressione offensiva. Evidenzia che avendo vinto la gara non avevano alcun motivo per protestare con l’arbitro. Chiede, pertanto, l’annullamento della squalifica in oggetto. Sentiti in sede di audizione la società ed il calciatore, gli stessi confermano quanto riportato nel reclamo, aggiungendo altresì che al termine della gara l’arbitro avrebbe avuto un diverbio con alcuni tesserati della squadra avversaria e che, a detto di qualcuno, avrebbe anche espulso un loro calciatore, che però non risulta poi essere stato sanzionato dal giudice sportivo. A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che, al rientro negli spogliatoi, teneva un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. L’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.

 

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