C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 291 del 28/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ETRURIANS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IACOVELLA DAVIDE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.251 LND DEL 6/02/2025 (Gara: ETRURIANS – ATLETICO S.M.CALCIO del 2/02/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ETRURIANS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IACOVELLA DAVIDE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.251 LND DEL 6/02/2025 (Gara: ETRURIANS – ATLETICO S.M.CALCIO del 2/02/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025
La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti. A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che, già espulso, teneva un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. L’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tutto ciò premesso, questa Corte,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.
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