C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 311 del 14/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS SAN GIUSTINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PANCI DANIELE FINO AL 31/12/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 C5 DEL 9/12/2024 (Gara: VIRTUS SAN GIUSTINO – TEAM ROMA FUTSAL del 4/12/2024 – Coppa Lazio Calcio a 5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS SAN GIUSTINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PANCI DANIELE FINO AL 31/12/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 C5 DEL 9/12/2024 (Gara: VIRTUS SAN GIUSTINO – TEAM ROMA FUTSAL del 4/12/2024 – Coppa Lazio Calcio a 5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Sentito il Direttore di Gara. La società Virtus San Giustino proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva la riduzione della sanzione in quanto il comportamento tenuto dal proprio calciatore, Sig. Panci Daniele, non è stato in nessun modo correlato da atti violenti ed oltraggiosi nei confronti del direttore di gara. All’atto dell’espulsione, il calciatore, seppur ammettendo e censurando le sue accese proteste, avrebbe solamente schizzato l’arbitro con la poca acqua contenuta nella borraccia. La Corte successivamente contattava il direttore di gara. Successivamente all’audizione dell’arbitro, la CSAT, letti altresì attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene che il comportamento del calciatore Panci Daniele, seppur censurabile e meritevole di sanzione, possa portare la scrivente a ridurre la sanzione inflitta dal giudice sportivo. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Panci Daniele al 30/06/2025. Il contributo va restituito.

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