C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 311 del 14/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPORT LAB 75, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GANDINI SANDRO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.46 LND DEL 30/01/2025 (Gara: SPORT LAB 75 – GORILLA del 26/01/2025 – Campionato Terza Categoria Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPORT LAB 75, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GANDINI SANDRO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.46 LND DEL 30/01/2025 (Gara: SPORT LAB 75 – GORILLA del 26/01/2025 – Campionato Terza Categoria Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025
Con rituale reclamo, la società Sport Lab 75 ha impugnato la squalifica per 6 gare a carico dell’allenatore Sandro Gandini, sostenendo che lo stesso avesse sì pronunciato una frase offensiva nei confronti del direttore di gara ma senza reiterarla o impedendo allo stesso di entrare negli spogliatoi. Con memoria integrativa, essa ribadiva le proprie doglianze e, allegando dichiarazioni testimoniali, chiedeva la riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del dirigente della reclamante. Egli, infatti, si rivolgeva all’arbitro con frasi ingiuriose per le quali veniva espulso quasi al termine del primo tempo di gioco, continuava nella condotta irriguardosa mentre usciva dal terreno di gioco e proferiva anche minacce di fronte agli spogliatoi nell’intervallo. A fine gara, rivendicava il proprio comportamento e ometteva qualsiasi scusa. A riguardo, si sottolinea come le dichiarazioni testimoniali presentate, alla luce della giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, non possono trovare ingresso nel procedimento dovendo la prova testimoniale essere assunta in udienza né, in presenza di un referto arbitrale univoco, dettagliato e scevro da contraddizioni logiche come nel caso di specie, esse possono comunque elidere il valore fidefacente dello stesso. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e la misura della squalifica irrogata al sig. Sandro Gandini. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.
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