C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 311 del 14/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROMA TEAM SPORT QUEENS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LA ROSA MIRKO FINO AL 28/03/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025 (Gara: ROMA TEAM SPORT QUEENS – ACHILLEA 2002 del 25/01/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROMA TEAM SPORT QUEENS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LA ROSA MIRKO FINO AL 28/03/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025 (Gara: ROMA TEAM SPORT QUEENS – ACHILLEA 2002 del 25/01/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025

La Corte d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.241 del 30.01.2025 del Giudice Sportivo, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della Roma Team Sport Queen, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il referto arbitrale e la richiesta durante la riunione del 20.02.2025 della Corte nell’esibire n. 2 foto relative ai soggetti interessati quali il Sig. Recchia e il Sig. La Rosa all’arbitro, al fine di poter avere un riconoscimento certo da parte del direttore di gara allegate in atti. L’arbitro, sentito sul punto, dichiara che non è in grado di ricordare il volto della persona coinvolta nei fatti incriminati. Preso atto di tale supplemento, pertanto, la scrivente Corte non può che confermare come autore del gesto il dirigente La Rosa Mirko, e non il signor Recchia Laurent come dalla stessa dichiarato. Nel merito, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza delle espressioni offensive e ingiuriose da parte del Sig. La Rosa Mirko nei confronti del giudice di gara, così come dal referto arbitrale, alla luce del fatto che la condotta irriguardosa, per la giurisprudenza sportiva (Corte Sportiva D’Appello C.U. n. 98/ 2019) consiste in espressioni oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica, ma siamo così in presenza di attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese, ex art. 36, comma 1 lett. a C.G.S.. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.

 

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