C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 311 del 14/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POGGIO BUSTONE 2014, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAOLUCCI ANTONIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.251 LND DEL 6/02/2025 (Gara: BORGOROSE 2014 – POGGIO BUSTONE 2014 del 2/02/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POGGIO BUSTONE 2014, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAOLUCCI ANTONIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.251 LND DEL 6/02/2025 (Gara: BORGOROSE 2014 – POGGIO BUSTONE 2014 del 2/02/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025

La Corte d’Appello Territoriale; visto il Comunicato Ufficiale n. 251 del 06.02.2025 del Giudice Sportivo; valutando gli atti del fascicolo ritiene il reclamo della ASD Poggio Bustone 2014 di accogliere parzialmente il reclamo in relazione alla squalifica a carico del tesserato calciatore Sig. Paolucci Antonio con maglia n. 6 e capitano della reclamante, ai sensi dell’art. 28, comma 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva. La Corte d’Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo ad oggetto riducendo la squalifica a carico della ricorrente Società, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti del nei confronti dell’arbitro simbolo di un comportamento antisportivo e provocatorio nei confronti dello stesso provenienti dai tesserati della Asd Poggio Bustone. Ad ogni modo però, la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente reprensibili, ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro, che avrebbe dovuto annotare le ammonizioni già nella distinta di gara segnalando così l’errore nella identificazione di maglia al giocatore irriguardoso e che ha realmente reagito; pertanto la Corte riconosce l’aggressione verbale al direttore di gara nella giornata del 2 Febbraio 2025, che allo stesso tempo l’Arbitro non specifica nel referto la gravità delle frasi offensive lasciando a una generica interpretazione la Corte sull’accaduto e seppur a Lui indirizzate ed offensive nella distinta di gara nulla riporta sul n.13 calciatore Sig. Franceschini Alessio, ma indica con il n. 6 Sig. Paolucci Antonio il solo responsabile della condotta irriguardosa. La Corte riduce così la sanzione irrogata dal C.U. n. 251 del 2025. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Paolucci Antonio a 4 gare. Il contributo va restituito.

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