C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 311 del 14/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ EDILISA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GUANCIOLI BRUNO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.213 C5 DEL 12/02/2025 (Gara: CAMPUS APRILIA SSD S.R.L. – EDILISA del 7/02/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ EDILISA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GUANCIOLI BRUNO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.213 C5 DEL 12/02/2025 (Gara: CAMPUS APRILIA SSD S.R.L. – EDILISA del 7/02/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025
La Corte d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 213 del 12.02.2025 del Giudice Sportivo della FIGC, CR Lazio LND; valutando gli atti del fascicolo, ritiene il reclamo della ASD Poggio Bustone 2014 di accogliere parzialmente il reclamo in relazione alla squalifica a carico del tesserato calciatore Sig. Guancioli Bruno della reclamante, Dagli atti si evince che il Guancioli rivolgeva all’indirizzo dell’arbitro espressioni offensive ed irriguardose, in reazione ad una decisione arbitrale a suo sfavore, che reiterava dall’esterno del recinto di gioco non appena abbandonava il terreno di giuoco. La Corte d’Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo ad oggetto, riducendo la squalifica a carico del calciatore Sig. Guancioli della ricorrente Società, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara del 7 Febbraio 2025. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti nei confronti dell’arbitro, simbolo di un comportamento antisportivo e provocatorio nei confronti dello stesso provenienti dal tesserato della reclamante Asd Edilisa sig. Guancioli, riscontrando però i presupposti per una, seppur lieve, riduzione della sanzione comminata. Questo al fine di riportare la sanzione agli standard solitamente utilizzati per casi simili, così come altresì previsto dall’art.36, comma 1 del C.G.S., che prevede la squalifica per quattro gare. La Corte riduce così la sanzione irrogata dal c.u. n. 213 del 2025. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Guancioli Bruno a 4 gare. Il contributo va restituito.
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