C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 311 del 14/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ F.C. RIETI 1936 ASD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ORTENZI MARCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.272 LND DEL 19/02/2025 (Gara: F.C. RIETI 1936 ASD – AURELIA ANTICA AURELIO del 16/02/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ F.C. RIETI 1936 ASD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ORTENZI MARCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.272 LND DEL 19/02/2025 (Gara: F.C. RIETI 1936 ASD – AURELIA ANTICA AURELIO del 16/02/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025
La società F.C. Rieti 1936 A.S.D. ha proposto appello avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive del calciatore Ortenzi Marco, inflitte dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, Sostiene la reclamante che il calciatore Ortenzi Marco, al 90‘ minuto del secondo tempo, con il risultato di 2 a 0 in loro favore, subiva una energica entrata da parte di un calciatore avversario, all’altezza della linea laterale nei pressi del centro campo, e nel rialzarsi si avvicinava all’avversario pregandolo di non fare entrate così pericolose e nella occasione non si verificava alcuna reazione materiale. A questo punto, l’assistente arbitrale n.1 richiamava l’attenzione del direttore di gara, al quale rappresentava l‘episodio accaduto e, conseguentemente, l’arbitro estraeva il cartellino rosso e decretava l’espulsione del calciatore Ortenzi Marco. L’avversario nella circostanza si avvicinava all’arbitro dicendogli, a più riprese, di non essere stato colpito dal calciatore della squadra di casa. Per questi motivi, chiede la ricorrente l’annullamento della sanzione inflitta al calciatore in argomento o, in subordine, la riduzione della stessa. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, dopo aver esaminato gli atti di gara, si è resa conto che l’assistente arbitrale presente nelle vicinanze di quanto accaduto tra il calciatore Ortenzi e l’avversario, in cui ha rilevato che il calciatore in argomento ha assunto una condotta violenta, per cui richiamava l’attenzione dell’arbitro, che provvedeva a notificargli l’espulsione, ribadisce che la sanzione appare congrua rispetto ai parametri adottati per casi del genere. Pertanto la suddetta Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.
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