C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 311 del 14/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CLUB SPORT ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BLASIOLI LORENZO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.218 C5 DEL 19/02/2025 (Gara: TC PARIOLI FOOTBALL 42 – CLUB SPORT ROMA del 17/02/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 21) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CLUB SPORT ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BLASIOLI LORENZO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.218 C5 DEL 19/02/2025 (Gara: TC PARIOLI FOOTBALL 42 – CLUB SPORT ROMA del 17/02/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 21) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025
La società reclamante propone appello avverso la squalifica per 3 gare inflitte al proprio calciatore Blasioli Lorenzo con il Comunicato indicato in oggetto. Premette, la ricorrente, che il calciatore Blasioli a fine gara è stato colpito con uno schiaffo durante i saluti finali, sotto gli occhi dell’arbitro, che si è però ben guardato di riportare i fatti come si sono svolti realmente; pertanto chiede la riduzione della squalifica inflitta al calciatore in argomento, in quanto sproporzionate a quanto realmente accaduto, e soprattutto in considerazione della effettiva gravità degli stessi. A tale riguardo, la ricorrente cita alcuni Comunicati Ufficiali di cui allega copia (n. 213 e 218 ) in cui riporta le stesse motivazioni di quelle in questione sanzionate con 2 giornate di squalifica. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in effetti, dopo aver letto gli atti di gara e la conseguente motivazione del Giudice Sportivo, che riporta “perché, a fine gara, offendeva e minacciava un tesserato della squadra avversaria”, e tenuto conto di quanto rappresentato dalla reclamante nel suo testo, in cui sostiene che sono state inflitte sanzioni più lievi per casi analoghi, ritiene che possono essere prese in considerazione le rimostranze avanzate. Pertanto, tutto ciò premesso,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Blasioli Lorenzo a 2 gare. Il contributo va restituito.
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