C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 326 del 21/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI D’OTTAVI GABRIEL E RISTORI LUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.284 LND DEL 26/02/2025 (Gara: ANITRELLA – ROCCA PRIORA RDP CALCIO del 23/02/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI D’OTTAVI GABRIEL E RISTORI LUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.284 LND DEL 26/02/2025 (Gara: ANITRELLA – ROCCA PRIORA RDP CALCIO del 23/02/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

 Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Rocca Priora RDP Calcio; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

 

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