C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 337 del 28/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MONTI PRENESTINI 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FOSCHI CRISTIAN PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.284 LND DEL 26/02/2025 (Gara: POLISPORTIVA DE ROSSI ARL – MONTI PRENESTINI 1919 del 22/02/2025 – Campionato Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MONTI PRENESTINI 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FOSCHI CRISTIAN PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.284 LND DEL 26/02/2025 (Gara: POLISPORTIVA DE ROSSI ARL – MONTI PRENESTINI 1919 del 22/02/2025 – Campionato Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025
La società Monti Prenestini propone appello avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo, con il comunicato ufficiale indicato in oggetto, con cui ha sanzionato il calciatore Foschi Cristian per 5 gare effettive. Sostiene la reclamante che le motivazioni riportate nel referto arbitrale non sono veritiere, perché l’azione si è realmente sviluppata in prossimità del fallo laterale, quindi lontana dall’area di rigore e, non essendo pertanto il nostro calciatore considerato ultimo uomo, non può ritenersi chiara occasione da goal. Precisa la reclamante che il calciatore in argomento andava solamente ammonito. Alla notifica del provvedimento disciplinare il Foschi provava inizialmente a chiedere spiegazioni al direttore di gara, ritenendo la sanzione eccessiva ed inadeguata, poi innervositosi eccedeva con parole nei confronti dell’arbitro stesso. A questo punto, un nostro dirigente lo accompagnava negli spogliatoi. Pone in evidenza la società Monti Prenestini una situazione creatasi, a fine gara, alla presenza del direttore di gara, in cui un nostro calciatore di colore (n. 9) veniva fatto oggetto di insulti razziali da parte di alcuni calciatori della società Polisportiva De Rossi ARL, poi subito allontanati dai dirigenti della società che si scusavano per l’accaduto e senza che l’arbitro intervenisse. Chiede nelle conclusioni la ricorrente l’annullamento della sanzione a carico del calciatore Foschi Cristian o, in subordine, la riduzione della stessa. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha letto il reclamo presentato e gli atti di gara e fa preliminarmente presente che non può prendere in considerazione quanto sostiene la reclamante, ovvero che il calciatore Foschi Cristian doveva essere ammonito e non espulso in quanto, di fatto, si tratta di una decisione tecnica di esclusiva competenza dell’arbitro. Quindi la squalifica per una gara al calciatore in argomento è del tutto legittima e, tenuto conto del successivo comportamento particolarmente ingiurioso tenuto dal predetto nei confronti del direttore di gara, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore in questione appare del tutto congrua, in applicazione dell’art. 36 lett. 1 comma a) del CGS. Non viene presa in considerazione la lamentela riguardante gli insulti razziali rivolti al calciatore di colore (n. 9) in quanto detto episodio non risulta dagli atti di gara. Detto ciò, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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