C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 337 del 28/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROCCHETTI FILIPPO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.160 SGS DEL 6/03/2025 (Gara: CORTINA SPORTING CLUB – DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB del 1/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROCCHETTI FILIPPO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.160 SGS DEL 6/03/2025 (Gara: CORTINA SPORTING CLUB – DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB del 1/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la società Dopolavoro Football Club propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di primo grado con la quale è stato squalificato il proprio calciatore Rocchetti Filippo per 6 gare, sostenendo che il calciatore non ha mai pronunciato parole blasfeme ma ha solo contestato, energicamente, la decisione dell’arbitro, ritenendolo ingiustificata ed eccessivamente penalizzante. Riconosce una condotta in un certo senso sbagliata e meritevole di essere sanzionata, ma ritiene che la squalifica inflitta non sia proporzionata né giustificata al caso di specie verificatosi. Chiede quindi di riconsiderare la decisione di primo grado, tenendo altresì conto della disparità di trattamento per casi simili. La Corte, letti tutti gli atti, il referto di gara ed il reclamo, ritiene si possa addivenire ad una seppur lieve riduzione della sanzione, considerando l’effettiva dinamica dei fatti, la consistenza degli addebiti ed i precedenti in materia adottati dalla Corte. Pertanto, tutto ciò premesso, questa Corte,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Rocchetti Filippo a 4 gare. Il contributo va restituito.
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