C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 337 del 28/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OTTAVIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CALCAGNI DANIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.304 LND DEL 11/03/2025 (Gara: VALMONTONE 1921 – OTTAVIA del 9/03/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OTTAVIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CALCAGNI DANIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.304 LND DEL 11/03/2025 (Gara: VALMONTONE 1921 – OTTAVIA del 9/03/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025

La società Ottavia, con il presente ricorso, propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo, attraverso la quale lo stesso ha inflitto 4 gare di squalifica al calciatore Calcagni Daniele, sostenendo che, a seguito di un presunto fuori gioco fischiato dall’arbitro contro la loro squadra, si è creata una censurabile reazione dagli occupanti la panchina. A questo punto, su segnalazione del collaboratore arbitrale, il direttore di gara estraeva il cartellino rosso nei confronti del nostro calciatore Calcagni, seduto in panchina, perché sostituito da poco, il quale non ha assolutamente partecipato alle proteste, né si è reso responsabile delle frasi irriguardose rivolte al collaboratore arbitrale, a cui sono state invece rivolte dall’allenatore in seconda, il quale successivamente si scusava con la società e la squadra per il suo comportamento. In considerazione di ciò, la reclamante sostiene che, nella concitazione del momento, il collaboratore arbitrale possa essere incorso in un errore, addossando la responsabilità del comportamento in questione al calciatore in argomento. In conclusione, la società ricorrente richiede, nel caso non possa essere presa in considerazione quanto sopra riportato, una riduzione della sanzione inflitta al nostro calciatore. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha esaminato con la dovuta attenzione il ricorso proposto dalla società Ottavia e gli atti di gara a disposizione, e si è resa conto che le rimostranze avanzate dalla ricorrente, addebitando la responsabilità di quanto accaduto al vice allenatore, seduto in panchina con il calciatore Calcagni, non possono essere prese in considerazione. Dal referto redatto dal collaboratore arbitrale, difatti, si legge quanto segue: “ho richiamato l’attenzione dell’arbitro per espellere il calciatore in panchina, Calcagni Daniele, perché mi offendeva urlando ad alta voce ripetute e gravi frasi ingiuriose”. Appare evidente a questa Corte che le frasi urlate, considerata la vicinanza del collaboratore arbitrale, siano da attribuire al più volte citato calciatore e che, quindi, la sanzione applicata è da ritenersi congrua, tenuto conto degli abituali parametri adottati in casi del genere, in applicazione dell’art. 36 comma 1 lettera a) del CGS. Detto ciò, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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