C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 del 04/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ WOSPAC ITALY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE TOGNI ROBERTO FINO AL 28/02/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 LND DEL 2/01/2025 (Gara: WOSPAC ITALY – REAL TESTACCIO del 22/12/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ WOSPAC ITALY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE TOGNI ROBERTO FINO AL 28/02/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 LND DEL 2/01/2025 (Gara: WOSPAC ITALY – REAL TESTACCIO del 22/12/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la società Wospac Italy chiedeva una rivisitazione della sanzione comminata dal Giudice sportivo territoriale al proprio allenatore, Togni Roberto, fino al 28/02/2025. Dichiarava, nel proprio scritto, che l’allenatore non ha mai offeso l’arbitro, né tantomeno ha protestato con veemenza, così come non è nemmeno entrato nello spogliatoio arbitrale, e riteneva pertanto non veritiero quanto scritto dall’arbitro nel suo referto di gara. Preliminarmente, questa Corte, rileva che la sanzione a carico del Togni va modificata, in quanto lo stesso è un allenatore e, pertanto, deve essere sanzionato con una squalifica a gare, e non a tempo. Preso atto di ciò, ritiene la Corte che il Giudice di primo grado abbiamo correttamente inquadrato il comportamento del Togni come un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, ai sensi di quanto previsto dall’art.36, comma 1 del C.G.S. e che, dunque, la sanzione possa essere ridotta rispetto a quanto comminato in primo grado. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

 Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Togni Roberto a 5 gare. Il contributo va restituito.

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