C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 del 04/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ COLLEFERRO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANNI LORENZO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.229 LND DEL 22/01/2025 (Gara: BOREALE – COLLEFERRO CALCIO del 19/01/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ COLLEFERRO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANNI LORENZO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.229 LND DEL 22/01/2025 (Gara: BOREALE – COLLEFERRO CALCIO del 19/01/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025
Con delibera pubblicata il 22.01.2025 sul C.U. n.229 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara BOREALE – COLLEFERRO CALCIO del 19/01/2025 – Campionato Eccellenza irrogava la sanzione della squalifica di cinque gare effettive al calciatore MANNI LORENZO perché “[..] al termine della gara avvicinava l’arbitro e portatosi viso a viso, gli rivolgeva espressioni gravemente offensive. Successivamente avvicinava un assistente arbitrale al quale reiterava altre espressioni ingiuriose (art. 36 comma 1 lett. a) [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo chiedendo la riduzione della sanzione irrogata al calciatore, asserendo che il calciatore avrebbe espresso il proprio disappunto in un momento di concitazione scaturita da un’azione di gioco asseritamente viziata che poi avrebbe portato al pareggio la squadra avversaria. A tal riguardo, la reclamante pur ammettendo che il calciatore, in detta circostanza, si sarebbe lasciato andare ad espressioni inopportune, deduceva l’eccessiva afflittività della sanzione, ritenuta sproporzionata rispetto alla gravità delle condotte effettivamente poste in essere dal giocatore. La reclamante presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 06.02.2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Per la reclamante era presente il calciatore Manni Lorenzo, il quale si scusava per il proprio comportamento nei riguardi dell’assistente arbitrale e si riportava all’atto di reclamo, precisando che le espressioni riportate nel referto arbitrale non sarebbero attribuibili al medesimo e concludeva insistendo per l’accoglimento delle richieste indicate nell’atto difensivo. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale da cui risultava che al termine della gara il calciatore si era avvicinato faccia a faccia al direttore di gara urlando “siete tutti dei pezzi di merda. Poi vi lamentate e fate gli scioperi ma fanno bene a picchiarvi. Vi meritate gli schiaffi”; immediatamente dopo, il calciatore si rivolgeva all’assistente arbitrale inveendo frasi quali “pezzo di merda te lo avevo già detto al primo tempo che facevi i danni e hai fatto pure peggio. Ammazzati invece di venire a fare la merda la domenica. Siete tutti scarsi (ripetendo la parola scarsi per un numero imprecisato di volte alzando sempre più la voce)”. A tal riguardo, Questo Collegio ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento, nei termini appresso indicati. Preliminarmente, osserva il Collegio come i fatti contestati al calciatore trovino pieno riscontro nel referto arbitrale che, come noto, ai sensi dell’art. 61 CGS costituisce prova privilegiata e fidefaciente in relazione ai fatti occorsi in occasione della gara. Con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal calciatore, ritiene Questa Corte corretto il suo inquadramento nell’alveo dell’art. 36 CGS c.1 lett. a), a tenore del quale è prevista la sanzione della squalifica a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; E’, infatti, certamente rilevabile, nella fattispecie, il carattere irriguardoso e ingiurioso delle condotte poste in essere dal calciatore Manni. Sotto il profilo della dosimetria della sanzione, tuttavia, osserva il Collegio come l’aumento di una giornata rispetto al minimo edittale previsto dalla norma, operato dal GS, risulti effettivamente eccessivamente afflittivo, tenuto conto che le frasi irriguardose rivolte al direttore di gara e all’assistente arbitrale risultano esser state pronunciate in un unico contesto temporale; di talché, per l’effetto, nel caso in esame deve ritenersi congrua la sanzione minima prevista dall’art. 36 c. 1 lett. a), pari a 4 giornate di squalifica. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Manni Lorenzo a 4 gare. Il contributo va restituito.
Share the post "C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 del 04/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ COLLEFERRO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANNI LORENZO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.229 LND DEL 22/01/2025 (Gara: BOREALE – COLLEFERRO CALCIO del 19/01/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025"
