C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 del 04/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACR FOOTBALL CLUB SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 50,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.69 SGS DEL 3/01/2025 (Gara: ACR FOOTBALL CLUB SSD ARL – S. FRANCESCA CABRINI 98 del 14/12/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACR FOOTBALL CLUB SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 50,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.69 SGS DEL 3/01/2025 (Gara: ACR FOOTBALL CLUB SSD ARL – S. FRANCESCA CABRINI 98 del 14/12/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025

Con delibera pubblicata il 03/01/2025 sul C.U. n.69 del Del. Prov. Di Roma, il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara in oggetto; Accoglieva il reclamo della Soc. Santa Francesca Cabrini 98 e per l’effetto comminava ai sensi dell’art. 10 – co.6 lett.a) C.G.S. alla Soc. ACR Football Club SSD la sanzione sportiva della perdita della gara ACR Football Club SSD – Santa Francesca Cabrini 98 del 14.12.2024, valevole per il campionato Under 16 Prov., con il punteggio di 0-3; Comminava a carico della Società ACR Football Club SSD l’ammenda di Euro 50,00; Inibiva fino al 17.1.2025 il Sig. Cionfi Mauro, dirigente accompagnatore della Soc. ACR Football Club SSD; A tal riguardo, la Santa Francesca Cabrini 98 aveva proposto il reclamo innanzi al Giudice Sportivo deducendo che nella gara in epigrafe la Soc. ACR Football Club SSD aveva schierato il calciatore Ciampa Lorenzo, nato il 29.1.2013, inizialmente in posizione di riserva e dal 23° del secondo tempo in sostituzione di altro calciatore. La reclamante, quindi, aveva invocato a carico della controparte le sanzioni previste dall’art. 10–6 c. G.C.S., in quanto il predetto calciatore al momento della disputa della gara non aveva titolo a parteciparvi avendo un’età inferiore a quella stabilita per il campionato Allievi Under 16 Prov. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del Giudice Sportivo premettendo di avere due tesserati aventi lo stesso cognome: il suddetto Ciampa Lorenzo – classe 2013 - e Ciampa Manuel - classe 2009 – e di aver inserito per mero errore materiale in distinta dal portale societario il nominativo di Ciampa Lorenzo – classe 2013 – laddove, in realtà, alla competizione avrebbe preso parte il Ciampa Manuel – classe 2009. A tal proposito, la reclamante deduceva come anche dal punto di vista logico, la medesima non avrebbe avuto alcun vantaggio a schierare in campo un giovane calciatore di appena 11 anni in una partita under 16. Per l’effetto, la reclamante chiedeva un riesame della decisione della perdita della gara. In via istruttoria, la reclamante allegava copia del tesserino del calciatore Ciampa Lorenzo – classe 2013 - ai fini dell’eventuale identificazione e riconoscimento da parte dell’arbitro in sede di audizione. La reclamante non presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 13 febbraio del 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe e procedeva all’audizione dell’arbitro, al quale venivano preliminarmente mostrate al direttore di gara le foto di Ciampa Lorenzo e Ciampa Manuel, estratte dal registro dei tesserini della FIGC; alla loro vista, l’arbitro affermava di ricordare la partecipazione alla gara di un calciatore piccolino e con i capelli lunghi e biondi, che risultava corrispondere al giocatore Ciampa Lorenzo, mentre non ricordava la partecipazione alla gara del calciatore ritratto nella foto corrispondente al giocatore Ciampa Manuel. Ciò posto, osserva il decidente come l’elemento probatorio fornito dall’audizione dell’arbitro, corroborato dall’esame della documentazione ufficiale della FIGC, risulti decisivo per l’inquadramento della vicenda oggetto di reclamo. La dichiarazione resa dal direttore di gara, invero, la cui attendibilità non risulta inficiata da alcun elemento contrario, conferma la partecipazione alla gara in discorso del calciatore Ciampa Lorenzo – classe 2014, mentre non già del calciatore Ciampa Manuel – classe 2009. Ne consegue che la gara in oggetto non può dirsi regolare. A tal riguardo, ai sensi dell’art. 10 c.1 CGS , la società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata è congrua alle previsioni del CGS. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, sentito l’arbitro,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.

 

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