C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 del 04/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ COLLEFERRO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARLUCCI GABRIELE PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.272 LND DEL 19/02/2025 (Gara: COLLEFERRO CALCIO – LUISS S.S.D.A R.L. del 16/02/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ COLLEFERRO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARLUCCI GABRIELE PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.272 LND DEL 19/02/2025 (Gara: COLLEFERRO CALCIO – LUISS S.S.D.A R.L. del 16/02/2025 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltato l’interessato; La società Colleferro Calcio proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva la riduzione della sanzione ad una o al massimo due giornate di squalifica in quanto il comportamento tenuto dal proprio calciatore, Carlucci Gabriele, si è concretizzato soltanto in una discussione accesa con un avversario, ribadendo peraltro che non ha mai sputato o compiuto altri gesti irriguardosi nei confronti dell’avversario. Quanto in precedenza è stato confermato in sede di audizione da parte del calciatore Carlucci Gabriele. La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, respinge il reclamo ritenendo congrua la sanzione adottata dal Giudice Sportivo. Il comportamento tenuto dal calciatore Carlucci Gabriele nei confronti del preparatore atletico avversario non è tollerabile e pertanto meritevole della sanzione irrogata. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.

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