C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 del 04/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TOR DE CENCI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PRIOLO ANTONIO FINO AL 23/05/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.262 LND DEL 13/02/2025 (Gara: TRIGORIA – TOR DE CENCI del 9/02/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TOR DE CENCI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PRIOLO ANTONIO FINO AL 23/05/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.262 LND DEL 13/02/2025 (Gara: TRIGORIA – TOR DE CENCI del 9/02/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025
Con reclamo ritualmente inoltrato, la società Tor De Cenci ha impugnato la sanzione dell’inibizione sino al 23.5.2025 a carico del proprio dirigente Antonio Priolo, sostenendo che lo stesso aveva protestato nei confronti dell’arbitro senza proferire ingiurie e andando via immediatamente dal campo senza recarsi tra i sostenitori. Veniva ascoltata in sede di audizione la reclamante che ribadiva le proprie doglianze e chiedeva l’annullamento o la riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S. facendo “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta del dirigente della reclamante che ingiuriava il direttore di gara senza alcun contatto fisico e reiterava gli insulti dagli spalti dove si era posto a seguito dell’allontanamento. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia può essere lievemente ridotta l’entità della sanzione, tenendo conto dell’effettiva condotta tenuta dal dirigente così come risultante dal referto di gara e alla luce del disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S.. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del dirigente Priolo Antonio al 27/04/2025. Il contributo va restituito.
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