C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 del 04/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CESANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PALLUCCHINI FLAVIO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 SGS DEL 13/03/2025 (Gara: CESANO – BOREALE del 8/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CESANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PALLUCCHINI FLAVIO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 SGS DEL 13/03/2025 (Gara: CESANO – BOREALE del 8/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

Il Cesano impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di sei gare al proprio allenatore Flavio Pallucchini, responsabile di aver offeso l’arbitro, a seguito di una decisione tecnica; tale condotta veniva perpetuata anche da fuori il terreno di gioco, dopo il provvedimento di espulsione, accompagnata, anche, da frasi minacciose e blasfeme indirizzate, sempre, verso il direttore di gara. La Società reclamante, nella propria memoria difensiva, negava che il Pallucchini avesse proferito espressioni minacciose e blasfeme verso l’arbitro ma riconosceva, unicamente, che il proprio allenatore fosse stato artefice di un acceso scambio verbale con il direttore di gara per una decisione tecnica e pertanto chiedeva una riduzione della sanzione impugnata. Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto in data 27/03/2025, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto. Dal dettagliato referto arbitrale emerge che al 10° della 2° frazione di gioco l’allenatore del Cesano, Flavio Pallucchini, veniva espulso per aver offeso, gravemente, il direttore di gara, a seguito di una decisione arbitrale contraria alla propria squadra; alla notifica del provvedimento disciplinare continuava ad ingiuriare l’arbitro e ritardava, polemicamente, l’uscita dal terreno di gioco; dagli spalti perpetuava tale condotta, accompagnata, anche, da frasi minacciose e blasfeme indirizzate verso il direttore di gara. Detto ciò, questa Corte ritiene che la condotta tenuta dall’allenatore Pallucchini verso l’arbitro, sia stata correttamente sanzionata dal Giudice di 1°grado, la cui entità non merita di essere ridotta, alla luce dell’art. 36, comma 1 lett. a) c.g.s. Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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