C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 11/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VALMONTONE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE SARNINO AURELIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025 (Gara: MARINO – VALMONTONE CALCIO del 9/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VALMONTONE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE SARNINO AURELIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025 (Gara: MARINO – VALMONTONE CALCIO del 9/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti. Dichiara che l’allenatore ha solamente protestato, seppur in maniera accesa, senza però mai proferire insulti di natura particolarmente offensiva o aggravata. Ritiene, pertanto, che quanto riportato dall’arbitro sul referto di gara possa essere frutto di una errata interpretazione del tono e del contesto. Evidenzia, altresì, l’impossibilità di reiterare gli eventuali insulti dalla tribuna, in quanto la stessa era molto distante dal terreno di gioco e l’arbitro non avrebbe potuto udire chiaramente le frasi del Sarnino. Letti gli atti, questa Corte riscontra che il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che, una volta allontanato poiché teneva un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, reiterava il tutto dalla tribuna. L’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai tecnici è inflitta, come sanzione minima, la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. A questo si aggiunga il ritardo nell’uscita dal terreno di gioco nonché la reiterazione degli insulti dalle tribune. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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