C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 11/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ R11 SIMONETTA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PIETROSANTI FEDERICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025 (Gara: R11 SIMONETTA – L.V.P.A. FRASCATI del 8/03/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ R11 SIMONETTA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PIETROSANTI FEDERICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025 (Gara: R11 SIMONETTA – L.V.P.A. FRASCATI del 8/03/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; La società R11 Simonetta impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di cinque gare al proprio calciatore Pietrosanti Federico, chiedendo una sensibile riduzione della squalifica. Dichiara che il Pietrosanti ha solo accennato una protesta nei confronti dell’arbitro, a seguito del rigore da quest’ultimo concesso e che, di fatto, ci ha fatto perdere la gara. Non ha bestemmiato né, tantomeno, rivolto espressioni offensive all’arbitro. A seguito dell’espulsione per doppio giallo comminata dall’arbitro, per un gesto di stizza, il calciatore gli si avvicinava solo per protestare, per poi abbandonare il terreno di gioco accompagnato dai compagni. Dal referto emerge che il Pietrosanti, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare provava ad avvicinarsi al direttore di gara, non riuscendovi solo perché trattenuto dai suoi compagni e, nel mentre, proferiva frasi offensive ed irriguardose nei confronti dell’arbitro, oltre che espressione blasfema. Segnala altresì l’arbitro che veniva trattenuto e portato fuori dai propri compagni. L’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare. La Corte, difatti, letti tutti gli atti, ritiene che il Giudice Sportivo abbia correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione a carico del calciatore. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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