C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 11/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROMA CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DAVIDE FABRIZIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 C5 DEL 19/03/2025 (Gara: ROMA CALCIO A 5 – CIRCOLO MASTER 97 del 15/03/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 15 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROMA CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DAVIDE FABRIZIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 C5 DEL 19/03/2025 (Gara: ROMA CALCIO A 5 – CIRCOLO MASTER 97 del 15/03/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 15 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

La società Roma Calcio a 5 con il presente ricorso propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui ha sanzionato per 5 gare l’allenatore Davide Fabrizio, con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto. La ricorrente chiede l’annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ovvero la riduzione della stessa nella misura reputata da equità e giustizia. A tale riguardo la ricorrente precisa che il tecnico è stato allontanato per proteste e non per comportamento antisportivo, che non ha mai rivolto espressioni irriguardose nei confronti dell’arbitro, ma gli ha solo fatto notare che è indispensabile conoscere il regolamento, in particolare le regole principali, non ricorrendo ad offendere l’arbitro, tenuto conto della sua giovane età. Precisa, altresì, la ricorrente, che il tecnico dopo l’allontanamento si posizionava all’esterno della rete di recinzione, senza che l’allenatore avversario si avvicinasse a lui e che non si è verificato alcun diverbio con i genitori della squadra ospite. Conclude la società Roma Calcio a 5 che esistono testimonianze che possono confermare i fatti occorsi e che il tecnico chiede di essere ascoltato dalla Corte Sportiva. In sede di audizione, il tecnico ha confermato quanto sostiene la società, dichiarando di non aver fatto dichiarazioni offensive al direttore di gara, non rientrando tali comportamenti nelle sue abitudini, anche per il lavoro e l’attività che svolge aldilà del calcio. Detto ciò, la reclamante chiede una rivisitazione della sanzione inflitta al tecnico in argomento. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, dopo aver esaminato attentamente sia il contenuto del reclamo che quanto dichiarato dal tecnico in sede di audizione, fa presente preliminarmente che per tali situazioni non sono previste prove testimoniali. Questo Organo di Giustizia Sportiva comunque non ritiene attendibili le richieste avanzate dalla ricorrente, in quanto dall’esame del rapporto arbitrale, che è da considerarsi, come detto più volte, fonte privilegiata di prova, gli episodi in contestazione evidenziati dal direttore di gara non rispondono a quanto realmente accaduto. Infatti l’arbitro scrive che il tecnico teneva un comportamento antisportivo nei confronti di una persona e che, dopo essere stato allontanato, insisteva continuamente nelle polemiche e dopo essere uscito dal terreno di gioco, iniziava ad urlare insulti ed offese alla mia persona quali “se non sei capace di arbitrare rimani a casa non me ne frega un c……...o che hai solo 15 anni”. Da fuori dal campo aveva altresì un diverbio con i genitori ospiti e l’allenatore avversario. Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le lamentele avanzate dalla società Roma Calcio a 5 non possono essere prese in considerazione, poiché il comportamento del tecnico Davide Fabrizio, assunto nella circostanza, è stato censurabile sotto ogni aspetto e che, pertanto, la sanzione inflittagli per 5 gare è del tutto congrua, tenuto conto degli abituali parametri adottati per casi del genere. Detto ciò, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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