C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 11/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FORMELLO CALCIO C.R., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025 (Gara: FORMELLO CALCIO C.R. – PRIMA PORTA SAXA RUBRA del 9/03/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FORMELLO CALCIO C.R., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025 (Gara: FORMELLO CALCIO C.R. – PRIMA PORTA SAXA RUBRA del 9/03/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

 Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Formello Calcio C.R.; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, comma 2 del C.G.S., poiché carente della prova della trasmissione del preannuncio di reclamo ad opera del reclamante alla controparte, nei modi e nei termini previsti. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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