C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 369 del 17/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATL ROMA NORD LODIGIANI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 SGS DEL 30/01/2025 (Gara: ATL ROMA NORD LODIGIANI – FIUMICINO S.C. 1926 del 26/01/2025 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATL ROMA NORD LODIGIANI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 SGS DEL 30/01/2025 (Gara: ATL ROMA NORD LODIGIANI – FIUMICINO S.C. 1926 del 26/01/2025 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Atletico Lodigiani Roma Nord ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara in epigrafe. Afferma la reclamante che il comportamento dei sostenitori della società avversaria aveva determinato la decisione del direttore di gara di sospendere la gara e quindi doveva conseguirne la punizione sportiva della perdita della gara a carico della stessa. A parere della reclamante la decisione dell’Arbitro era stata conforme alla gravità degli accadimenti e non poteva essere condivisa la decisione del Giudice Sportiva che l’aveva invece giudicata sproporzionata rispetto all’effettivo comportamento degli spettatori. Il reclamo è infondato. Dalla lettura del referto di gara si può ricavare che il comportamento dei sostenitori della società Fiumicino S.C. 1926 è stato sicuramente scorretto ed inappropriato per una gara di categoria giovanile ma non ha superato i limiti dell’invettiva senza sconfinare in gesti concreti che potessero anche lontanamente far pensare ad una concreta minaccia per l’incolumità del direttore di gara o degli avversari; si è trattato di un comportamento censurabile ma certamente non eccezionale e che quindi non giustifica la decisione estrema dell’Arbitro di sospendere la gara che, lo si ricorda, deve essere adottato solo in condizioni eccezionali e che non consentano di portare a termine l’incontro con sicurezza per tutti i partecipanti. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.
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