C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 369 del 17/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPQV VELLETRI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.262 LND DEL 13/02/2025 (Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – SPQV VELLETRI CALCIO del 25/01/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPQV VELLETRI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.262 LND DEL 13/02/2025 (Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – SPQV VELLETRI CALCIO del 25/01/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

Con reclamo inoltrato tempestivamente e nei termini la società SPQV Velletri Calcio ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che, in accoglimento del reclamo del Roccasecca Calcio, aveva disposto la ripetizione della gara in epigrafe. In motivazione il Giudice di prime cure rilevava come il direttore di gara avesse riconosciuto di essere incorso in errore nell’espellere un calciatore del Roccasecca Trelle Enrico n. 4 per doppia ammonizione, avendo erroneamente annotato a suo carico una prima ammonizione, in realtà comminata ad altro calciatore. Il Giudice disponeva la ripetizione della gara essendosi verificato un evidente errore arbitrale che aveva inciso sul regolare svolgimento della stessa. La reclamante, con articolato ed ampio scritto difensivo, ritiene invece che, essendosi il fatto verificato al 48’ del secondo tempo, quando mancava un solo minuto per il completamento del concesso tempo di recupero, non vi era stata alcuna pratica incidenza sul risultato finale che andava quindi confermato. A sostegno cita giurisprudenza della Corte Sportiva e del Collegio di Garanzia CONI. Il reclamo non è fondato. In punto di diritto le affermazioni della reclamante sono confortate da Giurisprudenza Federale, del CONI ed anche di questa Corte; tutti i pronunciamenti indicati hanno affermato che l’irregolarità nella espulsione o nella sostituzione di calciatori, quando si siano verificate a pochi minuti dal termine e non abbiano comportato alcuna pratica incidenza sul risultato finale ormai acquisito, non comportano la ripetizione della gara o l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della stessa, a seconda dei casi. In punto di fatto, però, le circostanze richiamate nelle citate decisioni non si sono verificate nel caso che ci occupa. Infatti il risultato della gara era sul punteggio di 1 a 0 e, come è di comune esperienza, per la segnatura di una rete bastano pochi secondi di gioco effettivo, ben meno del minuto circa che mancava ancora allo spirare del tempo di recupero. L’errata espulsione di un calciatore ha quindi leso il potenziale tecnico della società Roccasecca, protesa al conseguimento quantomeno del pareggio e ciò ha determinato un irregolare svolgimento della gara che non può che essere sanzionato con la ripetizione, essendo addebitabile ad un errore arbitrale, onestamente riconosciuto dal direttore di gara sin dalla prima compilazione del referto arbitrale. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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