C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 369 del 17/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL SANVITTORESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASILLO MASSIMILIANO FINO AL 31/01/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025 (Gara: REAL SANVITTORESE – FOLGORE AMASENO del 26/01/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL SANVITTORESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASILLO MASSIMILIANO FINO AL 31/01/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025 (Gara: REAL SANVITTORESE – FOLGORE AMASENO del 26/01/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025
Con reclamo ritualmente proposto, la società Real Sanvittorese ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo in epigrafe, sostenendo che non risulterebbe essere attribuibile con certezza al calciatore Massimiliano Casillo il gesto nei confronti del direttore di gara e che comunque l’atto non fosse qualificabile come un atto violento ma come una spinta. Veniva, quindi, ascoltata la società reclamante che reiterava le doglianze di cui al proprio gravame chiedendo l’annullamento delle sanzioni ovvero la loro riqualificazione e una congrua riduzione della squalifica al proprio tesserato. Ritenuta la necessità di disporre l’audizione dell’arbitro in sede di supplemento di referto, si procedeva quindi ad ascoltarlo da remoto ai sensi dell’art. 50, comma 4, C.G.S.. A riguardo, il direttore di gara confermava che dopo aver espulso il calciatore Massimiliano Casillo – insieme a un altro compagno di squadra – per aver partecipato a una zuffa e mentre si dirigeva verso il portiere della squadra avversaria per procedere a un’altra espulsione, vedeva con la coda dell’occhio che era seguito dal suddetto calciatore. Lo stesso lo colpiva sulla schiena con entrambe le mani con violenza, spingendolo tanto da farlo avanzare per qualche metro. Il colpo era certamente volontario perché dietro al sig. Casillo vi erano sì altri calciatori di entrambe le squadre ma a distanza tale che non potevano averlo spinto provocando quindi un suo sbilanciamento. Il direttore di gara riferiva, infine, che a causa del colpo aveva avvertito dolore ma che esso spariva dopo avervi applicato a sera una pomata lenitiva. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara redatto dall’arbitro e il suo supplemento di referto in sede di audizione sono fonti di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S.. Essi, infatti, fanno “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Da quanto scritto del referto e da quanto narrato dal direttore di gara in maniera congrua e senza alcuna contraddizione logica, emerge nitoreo che il comportamento tenuto dal tesserato della reclamante deve essere qualificato come un atto violento che ha cagionato una lesione fisica. La fattispecie si inquadra, quindi, nella violazione di cui all’art. 35, commi 1 e 2 C.G.S., spettando quindi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale la quantificazione della pena in base alla gravità della condotta, tenuto conto sia delle modalità del gesto violento che delle conseguenze lesive da esso scaturenti nonché di tutte le circostanze ad esso relative. E ciò in quanto l’art. 13, comma 2, C.G.S., prevedendo espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU. n. 119 /2023-2024). Nel caso in oggetto risulta congruo applicare la sanzione della squalifica sino al 31 gennaio 2026, considerando che il comportamento violento e lesivo, seppur volontario, risulta di una gravità intrinseca minore rispetto ad altre condotte violente (come ad esempio un pugno al volto o un’aggressione reiterata con plurimi colpi). Esso, poi, ha avuto conseguenze estremamente ridotte nel tempo e senza esiti permanenti, dovendosi altresì considerare le attenuanti generiche e l’assenza di recidiva da parte del calciatore. Deve essere invece confermata la restante parte della decisione di primo grado. A ben vedere, infatti, il direttore di gara a causa del colpo subito non era più nelle condizioni psicofisiche di arbitrare, decisione rimessa esclusivamente allo scrutinio dello stesso. Poiché l’atto è stato evidentemente cagionato dal tesserato della reclamante, la sospensione è da attribuirsi alla società Real Sanvittorese, cui è stata correttamente irrogata la sanzione della perdita della gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Casillo Massimiliano al 31/01/2026, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.
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