C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 369 del 17/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPQV VELLETRI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAGLIUCA GABRIELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 SGS DEL 13/03/2025 (Gara: SPQV VELLETRI CALCIO – CISTERNA CALCIO del 9/03/2025 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPQV VELLETRI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAGLIUCA GABRIELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 SGS DEL 13/03/2025 (Gara: SPQV VELLETRI CALCIO – CISTERNA CALCIO del 9/03/2025 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata la società. La società SPQV Velletri proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo, tutto integralmente richiamato in sede di audizione, chiedeva la riduzione della sanzione in quanto il comportamento tenuto dal proprio calciatore, Sig. Pagliuca Gabriele, non è stato in nessun modo correlato da epiteti irriguardosi e minacciosi nei confronti del direttore di gara. La società ritiene che il proprio calciatore abbia effettivamente protestato, probabilmente perché sentiva l’importanza della gara, ma non si sia mai rivolto all’arbitro in maniera ingiuriosa e minacciosa. La società tra l’altro evidenzia che il calciatore è sempre stato un esempio di correttezza per i propri compagni. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene che il comportamento del calciatore Pagliuca Gabriele seppur censurabile e meritevole di sanzione possa portare la scrivente a ridurre la sanzione inflitta dal giudice sportivo. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Pagliuca Gabriele a 4 gare. Il contributo va restituito.

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