C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 369 del 17/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GDC PONTE DI NONA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROCCA RICCARDO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 SGS DEL 13/03/2025 (Gara: GDC PONTE DI NONA – CITTA DI CIAMPINO del 8/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GDC PONTE DI NONA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROCCA RICCARDO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 SGS DEL 13/03/2025 (Gara: GDC PONTE DI NONA – CITTA DI CIAMPINO del 8/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025
La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua totale erroneità e deducendo che il proprio tesserato, al termine della gara, non ha fatto altro che salutare i calciatori della squadra avversaria per poi rientrare, insieme a tutto il resto della squadra, nello spogliatoio. Evidenzia, la reclamante, che le eventuali frasi ingiuriose provenivano da fuori l’impianto sportivo, per la precisione da dietro la porta difesa dal Rocca, da alcuni dirigenti. Pertanto, ritiene quanto scritto dall’arbitro nel proprio referto di gara totalmente falso ed inventato, e chiede, di conseguenza, l’annullamento della sanzione a carico del calciatore Rocca Riccardo. A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che, al termine della gara, teneva un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dei tifosi avversari prima e del direttore di gara poi. L’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Nel caso di specie poi, ha ritenuto aggravare la sanzione a cinque gara visto altresì il comportamento tenuto nei confronti dei sostenitori avversari. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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