C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 369 del 17/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALL’ALLENATORE CASTALDI IVAN (TERRA DI CICERONE), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025 (Gara: VALLEMAIO CALCIO – TERRA DI CICERONE del 9/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025
RECLAMO PROPOSTO DALL’ALLENATORE CASTALDI IVAN (TERRA DI CICERONE), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025 (Gara: VALLEMAIO CALCIO – TERRA DI CICERONE del 9/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025
Con rituale reclamo l’allenatore Ivan Castaldi ha impugnato la sanzione della squalifica a sei gare irrogato allo stesso sostenendo di non aver pronunciato alcuna ingiuria nei confronti del direttore di gara ma solo di averlo criticato nei limiti della continenza. Chiedeva, quindi, una revisione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S. facendo “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta dell’allenatore Castaldi. Egli infatti, dopo che un proprio calciatore era stato espulso, entrava indebitamente sul terreno di gioco ingiuriando il direttore di gara e proferendo un’espressione blasfema. Reiterava a fine gara le ingiurie nei confronti dell’arbitro e lo minacciava davanti allo spogliatoio. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e può essere confermata anche la misura della sanzione irrogata tenuto conto della plurima antigiuridicità della condotta tenuta. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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