C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 369 del 17/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MENTANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 25,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.133 SGS DEL 27/03/2025 (Gara: MENTANA – VICOVARO F.C. del 23/03/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma) 220) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VICOVARO F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.133 SGS DEL 27/03/2025 (Gara: MENTANA – VICOVARO F.C. del 23/03/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 del 11/04/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MENTANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 25,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.133 SGS DEL 27/03/2025 (Gara: MENTANA – VICOVARO F.C. del 23/03/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma) 220)

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VICOVARO F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.133 SGS DEL 27/03/2025 (Gara: MENTANA – VICOVARO F.C. del 23/03/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 del 11/04/2025

Con distinti reclami ritualmente introdotti, le due società impugnavano il provvedimento del Giudice di prime cure che irrogava i provvedimenti in epigrafe, considerando le due compagini rinunciatarie. Ciò in base al referto arbitrale, nel quale si rilevava che a seguito di un provvedimento disciplinare si creava forte tensione tra un calciatore e i tifosi sugli spalti e, a seguito della sospensione, le società decidevano che non vi erano le condizioni per riprendere la gara. Le due reclamanti deducevano, nei rispettivi gravami, che la decisione era stata presa dall’arbitro e che i dirigenti avevano solo assentito ai suoi intendimenti. Chiedevano, quindi, entrambe, la revoca delle sanzioni e la conseguente ripetizione della gara. Preliminarmente, la Corte disponeva la riunione dei due procedimenti per evidente connessione soggettiva e oggettiva. Sempre preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità del reclamo della società Vicovaro F.C., ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S. non avendo la stessa adempiuto a tutti gli obblighi previsti. Lo scrutinio della questione, tuttavia, è possibile alla luce dell’ammissibilità del reclamo della società Mentana. Da quanto rilevabile dal referto di gara, l’arbitro ometteva di far buon governo delle norme di cui alla Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Infatti, a seguito della sospensione temporanea della partita cagionata dall’alterco tra un calciatore e i sostenitori sugli spalti, non comunicava espressamente alle società la propria intenzione di riprendere l’incontro, ingenerando confusione nelle dirigenze delle due società, trattandosi peraltro di un incontro di Settore Giovanile e Scolastico. La stessa dichiarazione rilasciata al direttore di gara non è univocamente interpretabile e testimonia, anzi, proprio la scarsa chiarezza della situazione. La decisione di primo grado deve quindi essere emendata disponendo la ripetizione della gara e mandando al Comitato Regionale per i conseguenti provvedimenti amministrativi. All’annullamento del provvedimento di perdita della gara a carico di entrambe le società consegue anche la cancellazione d’ufficio delle sanzioni a essa conseguenti e cioè la penalizzazione di un punto in classifica e la ammenda di € 25,00 sia per il Vicovaro F.C. che per il Mentana. Rimangono, invece, non scrutinabili le doglianze sulla restante parte dell’ammenda comminata alla società Vicovaro F.C. – per € 75,00, somma che deve quindi essere corrisposta – alla luce della declaratoria di inammissibilità del suo gravame né la tassa reclamo può essere alla stessa restituita. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo della società Vicovaro F.C., ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. Di accogliere il reclamo della società Mentana e, per l’effetto, di annullare la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di n.1 punto in classifica e l’ammenda di euro 25,00 per prima rinuncia ad entrambe le società, disponendo la ripetizione della gara. Il contributo della società Mentana va restituito. Il contributo della società Vicovaro F.C. va incamerato.

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