C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 369 del 17/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASTELNUOVESE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE IANNARILLI LUCIANO FINO AL 23/05/2025, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ARESTI ROBERTO FINO AL 30/05/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CICINELLI DAMIANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.333 LND DEL 27/03/2025 (Gara: VIS CASILINA – CASTELNUOVESE CALCIO del 23/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 del 11/04/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASTELNUOVESE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE IANNARILLI LUCIANO FINO AL 23/05/2025, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ARESTI ROBERTO FINO AL 30/05/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CICINELLI DAMIANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.333 LND DEL 27/03/2025 (Gara: VIS CASILINA – CASTELNUOVESE CALCIO del 23/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 del 11/04/2025
La società Castelnuovese Calcio attraverso un dettagliato ed articolato ricorso, contesta le decisioni assunte dal competente Giudice Sportivo nei confronti dei tre tesserati indicati in oggetto, con il comunicato ufficiale n. 333 del 27 marzo 2025. A tale riguardo, la ricorrente pone in evidenza che il comportamento dell’allenatore Aresti Roberto, già ammonito, poiché rivolgeva, sbagliando, espressioni offensive ad un calciatore avversario, mentre l’arbitro considerava indirizzate a lui stesso. Per quanto attiene la posizione del dirigente Iannarilli Luciano, la società sostiene che non è stato allontanato perché richiamava l’attenzione del direttore di gara, in quanto il tempo del recupero era ormai scaduto, ma perché gli veniva attribuita una frase dal contenuto irrispettoso nei confronti dell’arbitro stesso. Ci tiene a precisare però la ricorrente che il predetto dirigente lasciava tranquillamente il terreno di gioco, mentre il calciatore Cicinelli Damiano, a fine gara, protestava con l’arbitro. In conclusione, la società evidenzia che i tre tesserati in argomento non offendevano l’arbitro, il quale ha voluto calcare la mano, scrivendo nel rapporto situazioni non rispondenti a quanto realmente accaduto in campo. Alla luce di quanto sopra, la società ricorrente chiede una rivisitazione delle sanzioni comminate ai predetti tesserati. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha esaminato con particolare attenzione sia il reclamo proposto che il contenuto del referto arbitrale. L’arbitro scrive “…che l‘allenatore Roberto Aresti, allontanato per proteste nei suoi confronti, alla notifica del provvedimento disciplinare, entrava nel terreno di gioco tentando di raggiungermi, senza riuscirvi, per l’intervento dei calciatori e, nella occasione, mi rivolgeva frasi offensive ed irrispettose; era necessario l’intervento dei dirigenti per allontanarlo dal campo”. Per quanto riguarda il comportamento del dirigente Iannarilli Lucio ho provveduto ad allontanarlo perché mi offendeva in modo irriguardoso, mentre, a fine gara, il calciatore Cicinelli Damiano, anche egli mi rivolgeva ingiurie.”. Tenuto conto di quanto sopra riportato, appare evidente che le lamentele poste in essere dalla reclamante non possono essere accolte da parte di questa Corte, in quanto l’arbitro ha riportato dettagliatamente, nel proprio referto, come si sono realmente svolti i fatti in campo e che quindi, come sempre ricordato, in caso di divergenza con quanto sostiene chi ricorre e quanto riporta l’arbitro nel proprio referto, prevale il contenuto di quest’ultimo, che è da considerarsi fonte privilegiata di prova. Comunque, questa Corte, mentre ritiene di confermare le sanzioni a carico del dirigente Iannarilli e del calciatore Cicinelli, per l’allenatore Aresti ritiene si possa addivenire ad un lieve riduzione della sanzione, riportandola secondo gli abituali parametri adottati nei casi del genere. Detto ciò, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, rideterminando la sanzione a carico dell’allenatore Aresti Roberto nella squalifica per 6 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito
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