C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 369 del 17/04/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SA.MA.GOR., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CAMPO GIANLUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.180 SGS DEL 27/03/2025 (Gara: CYNTHIALBALONGA – SA.MA.GOR. del 23/03/2025 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 del 11/04/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SA.MA.GOR., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CAMPO GIANLUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.180 SGS DEL 27/03/2025 (Gara: CYNTHIALBALONGA – SA.MA.GOR. del 23/03/2025 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 del 11/04/2025
Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Sa.Ma.Gor.; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, comma 3 del C.G.S., poiché tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che per violazione dell’art.137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara. Pertanto, questa Corte,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi degli artt. 76, comma 3 e 137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.
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