C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 390 del 02/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL MONTELANICO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ALLOCCA RAFFAELE FINO AL 28/02/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.73 LND DEL 20/02/2025 (Gara: ACUTO – REAL MONTELANICO del 15/02/2025 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL MONTELANICO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ALLOCCA RAFFAELE FINO AL 28/02/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.73 LND DEL 20/02/2025 (Gara: ACUTO – REAL MONTELANICO del 15/02/2025 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Real Montelanico ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato al dirigente Allocca Raffaele l’inibizione sino al 28 febbraio 2027. Assume la reclamante che la sanzione, così afflittiva, è totalmente immotivata in quanto il dirigente si sarebbe limitato a proteste accese e reiterate, mai sconfinate in gesti di violenza consumata o tentata, non solo ma a fine gare il dirigente avrebbe chiesto scusa al direttore di gara. La Corte, a fronte delle deduzioni della reclamante e della misura della sanzione decideva di risentire il l’Arbitro sulle circostanze descritte nel referto e riferite al comportamento del dirigente in questione. Il direttore di gara, in sede di audizione diretta, confermava il suo rapporto precisando che l’Allocca si era reso protagonista, proprio sul finire dell’incontro, di una serie di comportamenti gravemente scorretti, sconfinati poi in un gesto diretto alla sua persona, consistito in una stretta del braccio all’altezza del bicipite che gli aveva provocato momentaneo dolore senza ulteriori conseguenze. Ciò posto, ritiene la Corte che il comportamento dell’Allocca sia altamente censurabile in quanto reiterato e consistito in plurimi gesti ed atteggiamenti non regolamentari che sono andati dall’accesa protesta, al rientro in campo dopo l’espulsione, allo strattonamento e conseguente CRL 390 LND/2 stretta la braccio dell’Arbitro, sopra descritta, ai colpi inferti alla porta dello spogliatoio arbitrale. Non di meno il comportamento pur reiterato non ha mai sconfinato in gesti di violenza consumata, non potendosi qualificare in tal modo la stretta al braccio all’altezza del bicipite, e quindi non va applicata la sanzione edittale prevista per tali gesti, dovendosi invece applicare un’adeguata inibizione per la pluralità di atti antiregolamentari nel limite, senz’altro afflittivo, portato in dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del dirigente Allocca Raffaele al 30/6/2026.
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