C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 390 del 02/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CALABRESI FABIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.344 LND DEL 3/04/2025 (Gara: DM 84 CERVETERI – FIDENE A.S.D. del 30/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CALABRESI FABIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.344 LND DEL 3/04/2025 (Gara: DM 84 CERVETERI – FIDENE A.S.D. del 30/03/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti e, anzi, era da inquadrare come una semplice richiesta di chiarimenti rivolti all’arbitro in relazione al suo operato. A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che, alla fine del primo tempo mentre le squadre stavano uscendo dal campo, avvicinava l’arbitro e teneva un comportamento irriguardoso nei suoi confronti L’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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