C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 402 del 09/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PONTINIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ZAZZERA RICCARDO FINO AL 13/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.285 LND DEL 27/02/2025 (Gara: PONTINIA – VIRTUS FAITI del 22/02/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PONTINIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ZAZZERA RICCARDO FINO AL 13/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.285 LND DEL 27/02/2025 (Gara: PONTINIA – VIRTUS FAITI del 22/02/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025
La Corte d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 285 del 27.02.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della ASD Pontinia, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce il comportamento reiterato del dirigente poiché trovandosi indebitamente sul terreno di gioco, assumeva un comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro oltre che impediva l’ingresso dell’arbitro nell’intervallo fra il primo e secondo tempo nello spogliatoio. Alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava le espressioni offensive uscendo dal recinto di gioco, ma portandosi in tribuna continuava a protestare rivolgendo nuove ingiurie al direttore di gara. Respinge questa Corte dunque, il reclamo in relazione all’inibizione del Dirigente Sig. Zazzera Riccardo, ex art. 36, comma 2, lett. a del C.G.S., infatti la condotta oltre che ingiuriosa è gravemente irriguardosa poiché si concretizza in una palese mancanza di riguardo e di rispetto verso la persona dell’arbitro così oltrepassando il comportamento sportivo che inevitabilmente viene richiesto in tali circostanze. Ingiurie rivolte in direzione del direttore di gara superano il normale limite del diritto di critica, poiché sono attacchi personali lesivi della dignità morale della persona offesa aggravata dal contatto fisico e dalla mancanza di qualsiasi ravvedimento reso dal dirigente all’arbitro. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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