C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 402 del 09/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASALBERTONE CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COVOTTA DANILO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 C5 DEL 19/03/2025 (Gara: CASALBERTONE CALCIO A 5 – ARDEA C.A 5 del 16/03/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 21) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CASALBERTONE CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COVOTTA DANILO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 C5 DEL 19/03/2025 (Gara: CASALBERTONE CALCIO A 5 – ARDEA C.A 5 del 16/03/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 21) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

Con reclamo ritualmente notificato la Società Casalbertone Calcio a 5 ha impugnato davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, con il quale comminava l’ammenda di euro 200,00 a carico della stessa nonché la squalifica per tre gare al proprio tesserato Covotta Danilo. Chiede, nello specifico per il calciatore Covotta l’annullamento della squalifica, ovvero la riduzione ad una giornata di squalifica, poiché il calciatore non ha mai colpito l’avversario al volto, ma si è solo protetto con le mani dall’arrivo di un calciatore avversario, in occasione di un calcio da fermo. Per quanto riguarda l’ammenda chiede ugualmente l’annullamento, in quanto sono state rivolte all’indirizzo dell’arbitro solo proteste, a seguito dell’espulsione di un proprio tesserato, senza mai rivolgere espressioni ingiuriose, né durante né al termine della gara. A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente le condotte sanzionate dal Giudice di primo grado. L’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato entrambe le sanzioni, che la scrivente Corte ritiene pertanto da confermare, non riscontrando elementi utili ad una possibile rivisitazione. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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