C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 402 del 09/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NUOVA PESCIA ROMANA 2004, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI FORTUNI SAMUELE E TRABUCCO FLAVIO FINO AL 13/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.358 LND DEL 11/04/2025 (Gara: NUOVA PESCIA ROMANA 2004 – CITTA DI CERVETERI del 9/04/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 24/04/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NUOVA PESCIA ROMANA 2004, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI FORTUNI SAMUELE E TRABUCCO FLAVIO FINO AL 13/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.358 LND DEL 11/04/2025 (Gara: NUOVA PESCIA ROMANA 2004 – CITTA DI CERVETERI del 9/04/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 24/04/2025
Con reclamo ritualmente notificato la Società Nuova Pescia Romana 2004 ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 358 LND dell’11/04/2025, con il quale veniva disposta nei confronti dei dirigenti Fortuni Samuele e Trabucco Flavio l’inibizione fino al 13/06/2025. In particolare, il primo veniva “Allontanato per aver rivolto all'arbitro espressione irriguardosa, alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva offese e minacce (art. 36 comma 2 lett. a) del CGS); il secondo, invece, “Espulso per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, abbandonava il terreno di gioco. Successivamente dall'esterno reiterava allo stesso le offese e minacce, tenendo altresì a fine gara medesimo atteggiamento aggressivo e offensivo nei confronti della terna arbitrale. (art. 36 comma 2 lett. a) del CGS)”. In sede di gravame la reclamante chiedeva la riforma delle inibizioni a carico dei propri tesserati e, nel ridimensionare gli episodi sanzionati, precisava che il Dirigente Fortuni “non ha proferito nessuna offesa e, quantomeno, minaccia nei confronti della terna arbitrale, ma ha semplicemente manifestato la sua contrarietà alla decisione presa dall'arbitro”. Il Sig. Trabucco Flavio, invece, stando a quanto si legge nel reclamo, “ha usato un'espressione un po’ colorita per giudicare l'operato dell'arbitro definendolo " fenomeno", un appellativo chiaramente sbagliato, sicuramente offensivo per certi aspetti, ma sicuramente non minaccioso e oltraggioso e non sussiste nemmeno l'aggravante del contatto fisico, perché al provvedimento di espulsione il Sig. Trabucco usciva dal campo in maniera molto celere, senza offendere nessuno. Inoltre, “Una volta uscito dal campo, si posizionava fuori dagli spogliatoi, a circa 30 metri dal recinto di gioco e non proferiva nessuna offesa e tantomeno minaccia”. A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Nuova Pescia Romana 2004, a sostegno dell’invocata riduzione delle inibizioni in argomento, non possono ritenersi assumibili, risultando apodittiche, oltre che in netto contrasto con gli atti di gara. Deve, al riguardo, osservarsi che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 CGS, costituisce fonte di prova privilegiata, non rilevando, pertanto, in esso elementi idonei a comprometterne la valenza probatoria. Questa Corte ritiene le condotte contestate al Sig. Fortuni Samuele e al Sig. Trabucco Flavio pienamente accertate. In termini di qualificazione giuridica, il Collegio evidenzia come le stesse siano sussumibili nella fattispecie astratta di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del CGS, che punisce con la sanzione minima della squalifica i dirigenti per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Sotto il profilo della quantificazione della sanzione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio non ravvisa i presupposti per addivenire ad una riduzione della sanzione inflitta. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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