C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 403 del 09/05/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO SIMONCELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ HAMOK, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C. 1, E 22, C. 1, DEL C.G.S., DEL SIG. ANTONIO CAPOBIANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ HAMOK, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C. 1, E 22, C. 1, DEL C.G.S. NONCHÉ DELLA SOCIETÀ HAMOK A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.6, C. 1 E 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 349 del 4/04/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO SIMONCELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ HAMOK, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C. 1, E 22, C. 1, DEL C.G.S., DEL SIG. ANTONIO CAPOBIANCO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ HAMOK, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C. 1, E 22, C. 1, DEL C.G.S. NONCHÉ DELLA SOCIETÀ HAMOK A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.6, C. 1 E 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 349 del 4/04/2025

Il presente procedimento trae origine da un’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 349 pf24-25, avente ad oggetto: “Presunta condotta gravemente antidisciplinare posta in essere dall’arbitro, allo stato degli atti non identificato, in occasione della gara Hamok - Virtus Sora Calcio a 5 del 18.10.2024”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare rilevanza dimostrativa: - segnalazione della società A.S.D. Hamok Futsal in merito alla condotta dell’arbitro della gara A.S.D. Hamok Futsal - Virtus Sora Calcio a 5 del 18.10.2024; - foglio censimento della società A.S.D. Hamok Futsal per la stagione sportiva 2024 - 2025; - foglio censimento della società Virtus Sora Calcio a 5 per la stagione sportiva 2024 - 2025; - referto arbitrale e distinte di gara relativi all’incontro A.S.D. Hamok Futsal – Virtus Sora Calcio a 5 del 18.10.2024, valevole per il girone B del campionato di serie D di calcio a 5; - convocazioni per l’audizione del sig. Marco Simoncelli, presidente della società A.S.D. Hamok Futsal, nei giorni 10.12.2024 e 13.12.2024; - verbale di mancata comparizione del sig. Marco Simoncelli nei giorni 10.12.2024 e 13.12.2024; - convocazione per l’audizione del sig. Antonio Capobianco, dirigente tesserato per la società Hamok Futsal, per il giorno 27.12.2024; - verbale di mancata comparizione del sig. Antonio Capobianco, dirigente tesserato per la società Hamok Futsal, del 27.12.2024; - verbale di audizione del sig. Marco Gemmiti, dirigente tesserato per la società Virtus Sora C5, del 16.12.2024; - verbale di audizione dell’arbitro della gara Hamok - Virtus Sora Calcio a 5 del 18.10.2024. Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Nel corso dell’attività inquirente svolta è stato ritualmente convocato tramite pec, per essere ascoltato in data 10.12.2024, il sig. Marco Simoncelli, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Hamok, che non si è presentato, non facendo pervenire alcuna giustificazione della mancata comparizione. Lo stesso dirigente, inoltre, è stato nuovamente convocato per Il giorno 13.12.2024 e anche in tal caso non si è presentato senza fare pervenire alcuna giustificazione. Per il giorno 27.12.2024, poi, è stato ritualmente convocato tramite pec per essere ascoltato il sig. Agostino Capobianco, dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Hamok, che a sua volta non si è presentato all’audizione non facendo pervenire alcuna giustificazione in relazione alla sua mancata comparizione. Rilevato che con separato provvedimento è stato formulato intendimento di archiviazione parziale, condiviso dalla Procura Generale dello Sport, in relazione alla presunta condotta posta in essere dall’arbitro della gara A.S.D. Hamok Futsal – Virtus Sora Calcio a 5 del 18.10.2024. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale: 1. il sig. Marco Simoncelli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Hamok Futsal; 2. il sig. Antonio Capobianco, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Hamok Futsal; 3. la società A.S.D. Hamok Futsal; per rispondere: 1. il sig. Marco Simoncelli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Hamok Futsal: - violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante sia stato convocato per i giorni 10.12.2024 e 13.12.2024, senza addurre alcun giustificato motivo; 2. il sig. Antonio Capobianco, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Hamok Futsal: - violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante sia stato convocato per il giorno 27.12.2024, senza addurre alcun giustificato motivo; 3. la società A.S.D. Hamok Futsal a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Simoncelli ed Antonio Capobianco così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale per il giorno 3/04/2025, svoltasi con modalità a distanza, compariva per la Procura Federale l’Avv. Giua Lorenzo, mentre per i deferiti era presente il Sig. Simoncelli Marco (in proprio e per la società Hamok). La Procura Federale si riportava integralmente al deferimento, chiedendone l’accoglimento. Precisava al riguardo la Procura che il procedimento nasce a seguito di un esposto pervenuto dalla email della società Hamok, che poi era stato archiviato. “Gli odierni deferiti – aggiungeva - non si sono mai presentati e, pertanto, è nato il presente deferimento”. Chiedeva, pertanto, le seguenti sanzioni: - Simoncelli Marco, mesi 6 di inibizione; - Capobianco Antonio, mesi 5 di inibizione; - Hamok, euro 800,00 di ammenda. Il sig. Simoncelli, presidente della società, dichiarava “che purtroppo hanno preso la cosa sottogamba. Avevano presentato un ricorso per una gara persa, senza pensare di sollevare questo polverone. Essendo inesperti del settore, non abbiamo poi risposto alle convocazioni, convinti che fosse tutto finito con il rigetto della partita in questione. Non abbiamo capito che la cosa era diventata un po’ più seria. Siamo tutti dilettanti, lavoratori e non pensiamo sempre alla squadra. Una multa di 800,00 euro sarebbe una tragedia per la nostra squadra”. Questo Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, osserva che le argomentazioni svolte dalla Procura nei confronti dei deferiti possano essere accolte. Detto ciò, questo Tribunale ritiene di dover, comunque, parametrare le sanzioni richieste dalla Procura per ricondurle all’effettiva gravità dei fatti in contestazione. Per i motivi suesposti, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

 Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: -Simoncelli Marco, mesi 3 di inibizione; -Capobianco Antonio, mesi 2 di inibizione; -Hamok, euro 500,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

 

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