C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 413 del 16/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ALMAS ROMA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ZACCAGNINI LUCA FINO AL 4/04/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.251 LND DEL 6/02/2025 (Gara: ALLUMIERE – ALMAS ROMA S.R.L. del 2/02/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ALMAS ROMA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ZACCAGNINI LUCA FINO AL 4/04/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.251 LND DEL 6/02/2025 (Gara: ALLUMIERE – ALMAS ROMA S.R.L. del 2/02/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025

Con delibera pubblicata il 06.02.2025 sul C.U. n.251 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara ALLUMIERE – ALMAS ROMA S.R.L. del 2/02/2025 – Campionato Prima Categoria irrogava le seguenti sanzioni Ammenda di Euro 200,00 alla ALMAS ROMA S.R.L.: Perché propri sostenitori, in campo avverso, per tutta la durata della gara ed in più occasioni rivolgevano all'arbitro espressioni offensive. I medesimi nel corso del secondo tempo di gioco lanciavano due petardi nella zona tribuna INIBIZIONE FINO AL 4/4/2025 ZACCAGNINI LUCA (ALMAS ROMA S.R.L.): Per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco rivolgendo all'arbitro espressioni offensive. (art.36 comma 1 lett. a) del CGS). Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante chiedeva di riesaminare la decisione del Giudice Sportivo negando le condotte attribuite ai propri sostenitori, asserendo che, in realtà, le stesse sarebbero state poste in essere dai sostenitori della squadra avversaria. Inoltre, la reclamante negava anche le condotte contestate al sig. Zaccagnini, deducendo un errore nell’identificazione del soggetto autore delle stesse. La reclamante non presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 20 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale. Dalla lettura del referto arbitrale, risultano confermate le condotte contestate al sig. Zaccagnigni, per aver rivolto al direttore di gara frasi irriguardose ed offensive quali “hai rovinato la partita (…) tu sei un coglione, stai fuori, sei un pagliaccio, sei proprio matto” entrando nel terreno di gioco in prossimità dell’area di rigore ed avvicinandosi al direttore di gara con atteggiamento aggressivo, mentre, per quanto riguarda i sostenitori della squadra, sono riportate offese reiterate nei suoi riguardi quali “deficiente, coglione, figlio di troia, handicappato”, oltre a lancio di due petardi nella zona prospiciente la tribuna, nonché una zuffa tra tifoserie che costringeva l’arbitro a sospendere la competizione per circa cinque minuti. Orbene, come noto, il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS, e dunque, in relazione ai fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, hanno una valenza assoluta rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (ex multis, CSA, Sez. Un. 15 aprile 2016), contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza (ex multis, Corte giust. fed., 25 novembre 2010). Ciò posto, osserva il Decidente come nella fattispecie in discorso la refertazione del direttore di gara risulti pienamente coerente e dettagliata, e pertanto immune dai vizi sopra indicati. Pertanto, Questa Corte condivide la qualificazione giuridica attribuita dal Giudice Sportivo alle condotte e ai fatti occorsi in occasione della competizione in esame. Parimenti, anche sotto il profilo della dosimetria, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo risultano congrue e proporzionate rispetto ai fatti accertati, atteso che: l’articolo 36 comma 1 lett. a) del CGS prevede che “ Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;” l’articolo 6 comma 3 del CGS prevede che “ Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.” Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.

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