C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 413 del 16/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO FOCENE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.333 LND DEL 27/03/2025 (Gara: ATLETICO FOCENE – FOCENE FOOTBALL CLUB del 15/03/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 dell’11/04/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO FOCENE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.333 LND DEL 27/03/2025 (Gara: ATLETICO FOCENE – FOCENE FOOTBALL CLUB del 15/03/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 dell’11/04/2025
La Corte d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 333 del 27.02.2025 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della società Atletico Focene, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei gravissimi fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce il comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara oltre che verso gli avversari. Respinge questa Corte dunque, il reclamo avverso il provvedimento della perdita della gara ed ammenda di euro 200,00 a carico della Società reclamante, poiché la condotta oltre che ingiuriosa è gravemente irriguardosa, si concretizza in una palese mancanza di riguardo e di rispetto verso gli avversari e la persona dell’arbitro, così oltrepassando il comportamento sportivo che inevitabilmente viene richiesto in tali circostanze. Comportamento antisportivo aggravato dal contatto fisico e dalla mancanza di qualsiasi ravvedimento reso dai dirigenti e dai giocatori dell’Atletico Focene, segnatamente tale evento ha assunto il tenore di vera e propria rissa. In relazione alla giurisprudenza di questa Corte, il fatto contestato appare nell’alveolo della condotta gravemente antisportiva per come certificato dal rapporto arbitrale. In particolare la società sportiva è tenuta ad adottare una serie di comportamenti proattivi atti ad assicurare il regolare svolgimento della gara, la sanzione disciplinare irrogabile senza alcun margine di discrezionalità, si sottolinea è a carico di entrambe le società poiché entrambe responsabili, si rileva che l’accaduto ha inciso profondamente sulla dinamica della gara alterando il confronto agonistico. Gara, che si rammenta è sempre e solo agonistica ispirata ai principi di correttezza e lealtà, qui ampiamente ignorati dalla società reclamante. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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