C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 413 del 16/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.194 SGS DEL 11/04/2025 (Gara: ACQUACETOSA CENTRO CALCIO – FIDENE A.S.D. del 22/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.194 SGS DEL 11/04/2025 (Gara: ACQUACETOSA CENTRO CALCIO – FIDENE A.S.D. del 22/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società Fidene ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che, respingendo il reclamo di primo grado, aveva confermato il risultato acquisito sul campo nella gara in epigrafe. La reclamante insiste nelle doglianze già espresse in primo grado ed, in particolare, eccepisce che alla gara ha partecipato nelle file dell’avversaria un calciatore che indossava la maglia numero 99 e che non era stato preventivamente identificato dal direttore di gara e la cui identità non era riportata nella distinta. A sostegno cita le dichiarazioni del direttore di gara che ha confermato, anche in sede di supplemento, di aver identificato tutti i calciatori presenti in distinta, in cui non era riportato alcun calciatore indossante la maglia n. 99, e che gli sembrava che il calciatore Cammarano, che secondo la tesi difensiva della Acquacetosa aveva partecipato alla gara con la maglia n. 99 pur essendo erroneamente indicato in distinta con il n. 72, avesse effettivamente partecipato alla gara ma con la maglia n. 72 come indicato in distinta. La società Acquacetosa Calcio faceva pervenire memorie difensive in cui ribadiva la circostanza dell’erronea indicazione in distinta del calciatore Cammarano con il n. 72 di maglia, e non con il numero 99 che effettivamente indossava e con cui ha partecipato alla gara. Va preliminarmente rilevato che la Corte, nel caso di specie, non può giovarsi di prove audiovisive e l’esame del caso va limitato, quanto al soccorso istruttorio, a quanto contenuto nei documenti del fascicolo. In primis dal referto di gara, dagli allegati e dal supplemento emerge che nessun calciatore con la maglia n. 99 è stato identificato dal direttore di gara, nelle fila dell’Acquacetosa calcio. Sul punto il direttore di gara è tassativo ed è difficile ipotizzare che possa aver commesso un tale errore, pur nella frettolosità dell’identificazione, in quanto, come è noto, l’appello dei calciatori si svolge con la chiamata del cognome dell’identificando e la risposta dello stesso con il nome di battesimo ed il numero di maglia e la giravolta per mostrare la corrispondenza della maglia con il numero dichiarato. La differenza netta tra il numero 72 ed il 99 milita ulteriormente ad escludere un così marchiano errore. D’altro canto, è certo che alla gara abbia partecipato un calciatore con il numero 99 di maglia nell’Acquacetosa. Sul punto è dirimente la dichiarazione confessoria della stessa società Acquacetosa calcio che conferma la circostanza, pur dando una spiegazione dell’occorso in un semplice errore nella compilazione della distinta, giustificazione che cozza con quanto riferito dal direttore di gara che esclude la circostanza nettamente. Ciò posto appare evidente che, dall’esame delle carte, se è certo che alla gara ha partecipato con l’Acquacetosa Calcio un calciatore con la maglia 99 non è assolutamente certo, anzi è del tutto incerto, chi abbia effettivamente partecipato alla gara con quella maglia, non potendosi escludere a priori che sia stato il calciatore Cammarano ma dovendosi dubitare di tale identificazione sulla scorta di quanto dichiarato dall’Arbitro. È certo infine che alla gara ha partecipato un calciatore con una maglia che non trova corrispondenza nella distinta presentata dalla società e la circostanza va addebitata al direttore di gara che, o avrebbe dovuto pretendere al momento dell’identificazione la correzione della distinta o la sostituzione della maglia, ovvero avrebbe dovuto inibire la partecipazione alla gara ad un calciatore non inserito in distinta e non previamente e correttamente identificato. Si sono quindi verificate quelle circostanze eccezionali che impongono la ripetizione della gara, in accoglimento parziale del ricorso che aveva richiesto l’irrogazione a carico dell’avversaria della punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara. Il contributo va restituito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it