C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 413 del 16/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LATINA BORGHI RIUNITI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI AMBROSELLI DANIELE E CARNEVALE ANTONINO FINO AL 20/06/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI AMBROSELLI ALBERTO E CARNEVALE CRISTIAN PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.371 LND DEL 22/04/2025 (Gara: L.V.P.A. FRASCATI – LATINA BORGHI RIUNITI del 16/04/2025 – Campionato Under 18 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 400 del 9/05/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LATINA BORGHI RIUNITI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI AMBROSELLI DANIELE E CARNEVALE ANTONINO FINO AL 20/06/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI AMBROSELLI ALBERTO E CARNEVALE CRISTIAN PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.371 LND DEL 22/04/2025 (Gara: L.V.P.A. FRASCATI – LATINA BORGHI RIUNITI del 16/04/2025 – Campionato Under 18 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 400 del 9/05/2025
La società Latina Borghi Riuniti propone appello con il presente ricorso avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo con il comunicato ufficiale n.371 del 22 aprile 2025, con cui ha squalificato per 4 gare effettive i calciatori Ambroselli Alberto e Carnevale Cristian ed inibito i dirigenti Ambroselli Daniele e Carnevale Antonino fino al 20 giugno 2025. A tale riguardo, la reclamante fa preliminarmente presente che i soggetti di cui sopra, sanzionati per il loro comportamento, sono molto amareggiati e dispiaciuti per quanto accaduto con il direttore di gara, ammettendo le loro colpe e chiedendo scusa per quanto verificatosi nella gara. Chiede, comunque, la reclamante, di tenere in considerazione il comportamento tenuto, prima della suddetta gara dal calciatore Ambroselli Alberto e dal calciatore Carnevale Cristian, entrambi ammoniti solo due/ tre volte nel corso del campionato. Per quanto riguarda i due dirigenti in argomento, anche essi sono sempre stati rispettosi delle regole sportive, come si evince dal riepilogo disciplinare della società nonché dalla graduatoria generale della Coppa Disciplina, categoria Under 18 regionale. Chiede, pertanto, l’annullamento dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei tesserati in questione o, in subordine, la riduzione degli stessi. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, pur apprezzando quanto posto in essere dalla società reclamante sui comportamenti dei predetti tesserati nelle gare precedenti a quella in esame, non può però non far presente di quanto verificatosi in campo durante l’incontro oggetto per i comportamenti tenuti dai più volte citati tesserati nei confronti del direttore di gara. Nel rapporto redatto, l’arbitro pone in evidenza dettagliatamente i comportamenti dei rispettivi tesserati, precisando che il calciatore Carnevale Cristian veniva espulso perché gli rivolgeva un termine irrispettoso, mentre il calciatore Ambroselli Alberto, dopo essere stato espulso per proteste, gli indirizzava frasi dal contenuto particolarmente offensivo. Per quanto riguarda il comportamento del dirigente Ambroselli Daniele, l’arbitro riferisce che gli venivano rivolte frasi particolarmente offensive da indirizzare anche agli Organo AIA, mentre il dirigente Carnevale Antonino, una volta allontanato gli rivolgeva più volte offese. Appare evidente, in considerazione di quanto sopra scritto, che la sanzione a carico del calciatore Carnevale Cristina possa essere lievemente modificata, tenuto conto degli abituali parametri adottati in casi del genere, mentre tutti gli altri provvedimenti disciplinari di cui sopra, non offrono margini di accoglimento, in quanto le sanzioni applicate rientrano nelle norme di cui all’art.36 del C.G.S. per comportamenti dal contenuto reiteratamente offensivo nei confronti degli ufficiali di gara. Detto ciò, questa Corte,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Carnevale Cristian a 3 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.
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