C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 414 del 16/05/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIORGIO MAZZONI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ROMA TEAM SPORT QUEENS, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ LA SOCIETÀ ROMA TEAM SPORT QUEENS A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 278 del 21/02/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIORGIO MAZZONI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ROMA TEAM SPORT QUEENS, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ LA SOCIETÀ ROMA TEAM SPORT QUEENS A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 278 del 21/02/2025
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 72 pfi24-25, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alle condotte violente poste in essere da alcuni tesserati, non identificati, in occasione della gara Palocco – Roma Team Sport Queens del 16.12.2023, valevole per il campionato Under 17 della Delegazione Provinciale di Roma”. Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata; Lette le memorie presentate dal sig. Giorgio Mazzoni e della società Roma Team Sport Queens all’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini; Rilevato che il sig. Teodoro Merlo ha concordato con la Procura federale la definizione della propria posizione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti; Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del sig. Gino Ceccarelli, dirigente tesserato per la società Palocco, avente ad oggetto i fatti violenti avvenuti in occasione della gara Palocco – Roma Team Sport Queens del 2.6.2024, valevole per il campionato Under 17, con allegato il video delle condotte violente poste in essere da alcuni tesserati al termine della gara. Nel corso dell’attività inquirente svolta, poi, sono state accertate le condotte violente poste in essere dal sig. Giorgio Mazzoni e dal sig. Teodoro Merlo, entrambi calciatori tesserati per la società Roma Team Sport Queens, nei confronti di alcuni tesserati per la squadra avversaria. Dall’esame del video riferito alla gara in questione, riconosciuto dai tesserati ascoltati come riproducente le fasi oggetto di indagine dell’incontro per il quale è stato instaurato il presente procedimento, poi, si evince chiaramente che il calciatore sig. Giorgio Mazzone, che indossa la maglia n. 14, ha partecipato alla rissa colpendo con calci alcuni calciatori avversari; dallo stesso video, inoltre, emerge che il sig. Teodoro Merlo, che indossa la maglia n. 18, ha preso parte attiva alla rissa colpendo con calci alcuni tesserati per la squadra avversaria. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Valentina Soravia, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, la Procura ha ritenuto di deferire innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: - il sig. Giorgio Mazzoni, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Roma Team Sport Queens, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Palocco – Roma Team Sport Queens disputata il 16.12.2023 e valevole per il Campionato Under 17 della stagione sportiva 2023 - 2024, colpito con calci alcuni calciatori avversari nel corso di una rissa alla quale ha preso parte attiva; - la società Roma Team Sport Queens, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giorgio Mazzoni così come descritti nel precedente capo di incolpazione, nonché per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Teodoro Merlo così come descritti nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “- sig. Teodoro Merlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Roma Team Sport Queens: - violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Palocco – Roma Team Sport Queens disputata il 16.12.2023 e valevole per il Campionato Under 17 della stagione sportiva 2023 - 2024, colpito con calci alcuni calciatori avversari nel corso di una rissa alla quale ha preso parte attiva.” Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 20/02/2025, tenutasi in modalità remota, era presente la Procura Federale in persona dell’Avv. Valentina Soravia, mentre in rappresentanza dei deferiti l’Avv. Andrea Manfroni. Il Tribunale Federale, verificata la regolarità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con tutti i deferiti, ai sensi dell’art. 127 C.G.S. con la seguente sanzione: Giorgio Mazzoni, sanzione base di 6 gare di squalifica, ridotta di 1/3, per una sanzione finale di 4 gare di squalifica; Roma Team Sport Queens, sanzione base di euro 900,00 di ammenda, ridotta di 1/3, per una sanzione finale di euro 600 di ammenda. Il Tribunale Federale ritiene detto accordo conforme alle previsioni dell’art. 127 C.G.S. e pertanto ne dichiara l’efficacia. Per tutto quanto detto, questo Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex. art.127 C.G.S. e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Mazzoni Giorgio, n. 4 gare di squalifica; - Roma Team Sport Queens, euro 600,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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