C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 414 del 16/05/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. EMANUELE AMBROSONI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S.D. CASTELNUOVESE CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. VALERIO NERI, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TRIGORIA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA SOCIETÀ U.S.D. CASTELNUOVESE CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TRIGORIA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 9/05/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. EMANUELE AMBROSONI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S.D. CASTELNUOVESE CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. VALERIO NERI, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TRIGORIA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA SOCIETÀ U.S.D. CASTELNUOVESE CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TRIGORIA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 9/05/2025

Con atto Prot. 24902/487 pfi 24-25/PM/ag del 14-4-2025 la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1) il sig. EMANUELE AMBROSONI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Castelnuovese Calcio responsabile: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Castelnuovese Calcio – Trigoria del 10 novembre 2024 valevole per il girone G del campionato di Prima Categoria, preso parte allo scontro verbale e fisico accesosi tra i tesserati delle due squadre nei pressi dei locali adibiti a spogliatoi dell’arbitro e dei calciatori della società U.S.D. Castelnuovese Calcio, nonché per avere lo stesso, in particolare, colpito con un calcio l’allenatore tesserato per la A.S.D. Trigoria sig. Valerio Neri, mentre quest’ultimo si trovava a terra; 2) il sig. VALERIO NERI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Trigoria responsabile: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Castelnuovese Calcio – Trigoria del 10 novembre 2024 valevole per il girone G del campionato di Prima Categoria partecipato allo scontro verbale e fisico accesosi tra i tesserati delle due squadre nei pressi dei locali adibiti a spogliatoi dell’arbitro e dei calciatori della società U.S.D. Castelnuovese Calcio, assumendo dapprima un comportamento intimidatorio nei confronti del sig. Riccardo Sansoni, calciatore tesserato per la U.S.D. Castelnuovese Calcio, avvicinandosi a pochi centimetri dal suo volto e, successivamente, colpendolo con una manata al volto; nonché ancora per avere lo stesso, nel medesimo frangente, tentato senza riuscirci di colpire con un pugno il sig. Fabio Podda, anch’egli calciatore tesserato per la società U.S.D. Castelnuovese Calcio; 3) la società U.S.D. CASTELNUOVESE CALCIO a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dai propri sostenitori consistita nell’avere gli stessi, al termine della gara Castelnuovese Calcio – Trigoria del 10 novembre 2024 valevole per il girone G del campionato di Prima Categoria, lanciato bottiglie di plastica piene d’acqua e sedie di plastica all’indirizzo dei tesserati per la società A.S.D. Trigoria mentre questi ultimi si trovavano nei pressi dei locali adibiti a spogliatoi dell’arbitro e dei calciatori della società U.S.D. Castelnuovese Calcio, dove era in corso uno scontro verbale e fisico tra tesserati delle due squadre; 4) la società A.S.D. TRIGORIA a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere da un proprio sostenitore consistita nell’avere lo stesso, al termine della gara Castelnuovese Calcio – Trigoria del 10 novembre 2024 valevole per il girone G del campionato di Prima Categoria, fatto ingresso all’interno dei locali adibiti a spogliatoi dell’arbitro e dei calciatori della società U.S.D. Castelnuovese Calcio colpendo con uno schiaffo il sig. Gianmarco Traversari, calciatore tesserato per la società U.S.D. Castelnuovese Calcio. L’Organo requirente, a sostegno del deferimento, riferiva che il procedimento aveva tratto origine dalla denuncia inoltrata dalla ASD Trigoria in merito all’aggressione subita dell’allenatore Neri al termine dell’incontro, aggressione a seguito della quale aveva subito visibili lesioni documentate fotograficamente. A seguito delle indagini esperite gli inquirenti avevano accertato il coinvolgimento negli scontri non solo del Neri, che pure si era reso protagonista, a sua volta, di atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, ma anche del calciatore Ambrosoni, tesserato per la Castelnuovese, che aveva partecipato agli eventi colpendo il Neri. Negli occorsi vi erano state, altresì, intemperanze da parte dei sostenitori di entrambe le squadre caratterizzate anche dal lancio di oggetti pericolosi. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento. La Procura Federale chiedeva l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, mentre la difesa Ambrosoni protestava l’assoluta estraneità ai fatti e la contraddittorietà delle risultanze istruttorie, il deferito Neri, che partecipava personalmente, eccepiva il ne bis in idem, avendo già ricevuto dal Giudice Sportivo la sanzione con il comunicato ufficiale 136 del 14-11-2024, ove risultava squalificato per otto gare, analoga contestazione sul giudicato formulava anche la difesa della società Castelnuovese, che era stata sanzionata dal Giudice Sportivo con l’ammenda di euro 200,0o. La Procura Federale contestava l’eccezione di giudicato, deducendo che le contestazioni elevate con il deferimento riguardavano azioni diverse da quelle rilevate e sanzionate dal Giudice Sportivo. Sull’eccezione preliminare formulata da alcuni deferiti il Tribunale ritiene che, per i motivi sotto riportati, si debba rilevarne la fondatezza. In particolare la questione non è quella della identità o divergenza tra le motivazioni riportate nella delibera del Giudice Sportivo e le contestazioni poste a base del deferimento. Invero, quando si verifichino, come nella specie, episodi di violenza il discrimine è fra azioni che sono state rilevate dal direttore di gara ed azioni che forzatamente siano sfuggite al controllo di questi. Nel caso di specie, a precisa domanda degli inquirenti, l’Arbitro ha riferito di aver sentito un trambusto provenire dall’esterno del suo spogliatoio e di essersi prontamente affacciato all’esterno seguendo integralmente tutti gli episodi avvenuti al termine della gara. Nel suo referto ha, quindi, riportato con dovizia di particolari tutto quanto accaduto, riferendo altresì dell’aggressione subita dall’allenatore Neri, a cui avevano partecipato vari tesserati avversari tra cui aveva potuto identificare solo il calciatore Podde, sanzionato adeguatamente dal Giudice Sportivo. Nel referto quindi il Giudice aveva avuto piena contezza del comportamento dei sostenitori delle due squadre e dell’allenatore Neri e su quelle azioni aveva adottato le sanzioni riportate nel Comunicato Ufficiale. L’attività degli inquirenti non può quindi integrare, con testimonianze forzatamente di parte quanto puntualmente riportato nel referto, vanificando altrimenti il principio basilare della Giustizia Sportiva sulla dignità di prova privilegiata del rapporto arbitrale, ma può accertare quanto l’Arbitro non ha visto, perché non poteva vedere, o quanto ha visto senza poter identificare l’autore o gli autori dell’azione antiregolamentare. Nel caso di specie l’Arbitro ha visto e descritto con puntualità quanto fatto dall’allenatore Neri sia nei suoi confronti che nei confronti di tesserati avversari e poco importa se in motivazione il Giudice Sportivo ha omesso di riportare questa ultima parte che pure emergeva chiaramente dal referto. La sanzione irrogata in prime cure assorbe quindi tutto quanto commesso dall’allenatore e non può essere integrata da ulteriori sanzioni per azioni che pure erano descritte nel referto, violando altrimenti il principio del giudicato che assorbe tutto quanto dedotto e deducibile dal referto arbitrale. Analoga situazione si pone per quanto addebitato alle due società, sanzionate per gli eventi di fine gara dal Giudice Sportivo con sanzioni pecuniarie differenziate in relazione ai rispettivi addebiti, in quanto gli eventi riferibili ai sostenitori nel corso degli incidenti sono stati rilevati dall’Arbitro e le ulteriori contestazioni si ricavano da testimonianze di tesserati, si ripete forzatamente di parte, che non valgono a smentire quanto riportato nel referto. Anche qui vale l’eccezione di giudicato poiché non vi sono zone d’ombra od incertezza nel referto arbitrale e quanto ulteriormente accertato appare in contrasto con riferito dall’Arbitro; le sanzioni già irrogate dal Giudice non possono quindi essere integrate per accadimenti che l’Arbitro non ha riportato nel referto. Diverso discorso per il calciatore Ambrosoni in quanto l’Arbitro ha riferito di aver visto un capannello di calciatori e tesserati intorno all’allenatore Neri ma di aver potuto identificare il solo Podde. In questo caso l’attività degli inquirenti assume rilievo determinante e le testimonianze acquisite, univoche e convergenti, portano ad affermare con ragionevole certezza che il calciatore deferito vi ha partecipato. Nel caso di specie la sanzione deve ancorarsi al minimo edittale previsto per le azioni di violenza consumata tra tesserati non essendosi caratterizzati i gesti violenti per particolari caratteristiche di pericolosità o conseguenze nocive particolari. In conclusione va accolta l’eccezione di “ne bis in idem” relativamente alla posizione dell’allenatore Neri e delle due società mentre va fissata nei termini di cui al dispositivo la sanzione a carico del calciatore Ambrosoni. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale per il Lazio,

DELIBERA

 Di ritenere il deferito Ambrosoni Emanuele responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l’effetto, di comminare allo stesso la squalifica per n.3 gare. Di prosciogliere altresì i rimanenti deferiti. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

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