C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 23/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 28/03/2025 E OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN ASSENZA DI PUBBLICO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.275 LND DEL 21/02/2025 (Gara: VALLEMAIO CALCIO – FONDI CALCIO del 19/02/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 28/03/2025 E OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN ASSENZA DI PUBBLICO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.275 LND DEL 21/02/2025 (Gara: VALLEMAIO CALCIO – FONDI CALCIO del 19/02/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

Con delibera pubblicata C.U. N.275 del 21/02/2025 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara VALLEMAIO CALCIO – FONDI CALCIO del 19/02/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria, irrogava alla società Fondi Calcio la sanzione dell’ammenda di euro 500,00 e squalifica del campo da gioco fino al 28.03.2025 con decorrenza immediata ed obbligo di disputare le gare in assenza di pubblico (art. 8, comma 1 lett. f del CGS) “[..] Sanzione così determinata, a seguito di precedenti, ripetute sanzioni amministrative combinate alla società a causa del comportamento dei propri sostenitori nel corso della stagione sportiva. (R.A e CDC) Il giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali della gara, referto dell'arbitro e rapporto del commissario di campo, di cui un epigrafe, rileva: nel corso della gara, numerosi sostenitori della società a Fondi Calcio, in campo avverso, rivolgevano all'arbitro ripetute gravi espressioni oltraggiose e pesanti minacce. Gli stessi, altresì, accendevano fumogeni e lanciavano petardi ad una bomba carta nella zona esterna al terreno di gioco, senza comunque causare conseguenze. Al termine della gara, mentre calciatori e dirigenti di entrambe le società si accingevano ad abbandonare l'impianto sportivo, un gruppo di sostenitori della società, denominati “Gioventù Fondana” raggiungevano la parte retrostante dell'area spogliatoi, dove sostavano gli accompagnatori dei tesserati e, scendendo dalle proprie autovetture, cercavano di venirne a contatto rincorrendoli. Successivamente, sfondavano il cancello di entrata all'area dei spogliatoi, ed entrati all'interno, brandendo aste rigide a mo’ di manganello, lanciavano sassi e bottiglie di vetro, una delle quali fortuitamente colpiva la testa il calciatore numero uno della stessa società Fondi Calcio, DE BONIS Mirko, procurandogli una ferita lacero contusa al cuoio capelluto con fuoriuscita di sangue. L'arbitro, che era ancora nello spogliatoio, aperta la porta constatava la indebita presenza di queste persone e che le stesse aggredivano i presenti con calci e pugni, oltre che con cinture, ed utilizzavano dello spray urticante al peperoncino. Il calciatore veniva poi portato via in ambulanza, allorché i sostenitori della società si erano finalmente allontanati, dopo che il commissario di campo presente aveva allertato le Forze dell'Ordine. All' arrivo di queste ultime la situazione era rientrata nella normalità. Il tutto aveva avuto una durata di circa 15’, durante i quali era stata messa a repentaglio l'incolumità dei presenti, compresi donne e bambini. [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava parzialmente la ricostruzione dei fatti riportata nei referti ufficiali (arbitro e commissario di campo), evidenziando che tali documenti non descriverebbero in maniera completa quanto accaduto al termine della gara, in quanto i suddetti ufficiali federali avrebbero assistito solo alla parte conclusiva degli eventi e non alle fasi iniziali, avvenute all'esterno della zona spogliatoi. In particolare, la società deduceva che gli scontri sarebbero avvenuti circa 50 minuti dopo il termine della partita, in una zona di passaggio obbligato (unico accesso tra spogliatoi, tribuna e uscita), dove si era verificato un blocco del traffico veicolare causato da alcune persone riconducibili alla tifoseria della squadra avversaria che avrebbero provocato i tifosi del Fondi, sopraggiunti successivamente. La situazione sarebbe ulteriormente degenerata in seguito all’utilizzo di uno spray urticante, gesto che la reclamante escludeva esser stato compiuto da un sostenitore del Fondi, come invece riportato nei referti. La reclamante condannava con fermezza i comportamenti violenti tenuti dai propri sostenitori, ritenendo, tuttavia, ingiusto attribuire loro la totale responsabilità dei fatti accaduti, sottolineando che le tensioni sarebbero state alimentate da provocazioni esterne da parte di taluni sostenitori della squadra avversaria. Alla luce di quanto sopra, la reclamante chiedeva una riduzione della sanzione inflitta, ritenendo che le responsabilità vadano attribuite in maniera più equilibrata, tenendo conto del contesto, delle dinamiche effettive. La reclamante non presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 13 marzo 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale, della relazione del commissario di campo e del supplemento di referto dell’Organo Tecnico. Dalla lettura del referto arbitrale, risultava che l’arbitro era stato bersaglio, durante gran parte della gara, di insulti gravi e reiterati –“ coglione, handicappato, frocio, pezzo di merda, li mandano tutti a noi, ce l'hanno con noi” - da parte della tifoseria del Fondi Calcio, ai quali il ddg attribuiva il lancio di petardi, fumogeni e una bomba carta all’esterno del terreno di gioco, senza conseguenze per persone o cose. A gara conclusa, uscito dallo spogliatoio, il direttore di gara aveva assistito ad un’aggressione da parte di persone riconducibili alla tifoseria del Fondi Calcio, contraddistinti con i simboli della squadra, che stavano colpendo altri soggetti con calci, pugni e oggetti contundenti. Tra i feriti, il portiere della squadra Fondi Calcio. Prima dell’arrivo dei carabinieri – chiamati dal Commissario di campo aveva - gli aggressori si erano dileguati. Il calciatore ferito veniva soccorso e trasportato in ambulanza. L’arbitro aveva lasciato l’impianto senza ulteriori criticità. La Corte passava, quindi, alla lettura della relazione del Commissario di campo e del supplemento di referto, ove si confermava di aver visto alcuni sostenitori del Fondi Calcio, denominati “Gioventù Fondana”, riconosciuti sia perché gli stessi erano presenti in tribuna a tifare e sia poiché indossavano delle sciarpe al collo con il logo della squadra, che con volto coperto, con forza erano riusciti a sfondare il cancello dell'entrata degli spogliatoi per poi aggredire altre persone presumibilmente locali, con calci e pugni, oggetti contundenti e pericolosi, tra i quali bastone di plastica, spray al peperoncino, cinture, sassi e bottiglie di vetro, tanto che una bottiglia di vetro colpiva la testa il portiere del Fondi procurandogli una ferita al cuoio capelluto. Sul posto veniva richiesto l'intervento di un'ambulanza e delle forze dell'ordine che giungevano sul posto quando già i tifosi del Fondi si erano allontanati. Il portiere del Fondi, dopo le cure del caso ricevute sul posto, veniva trasportato con l'ambulanza presso il locale pronto soccorso. L'aggressione era durata da circa 15 minuti. Ciò posto, osserva il Decidente come, esaminati gli atti del procedimento e il reclamo proposto dalla Società le suindicate condotte, nella loro oggettività e pluralità, siano accertati ai sensi dell’art. 61 CGS a tenore del quale i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale. Ancora, ritiene la Corte che tali condotte integrino senza dubbio violazione grave delle norme del CGS a presidio della sicurezza e della correttezza sportiva, tali da giustificare un intervento sanzionatorio adeguatamente afflittivo nei riguardi della società Fondi Calcio. A tal riguardo, si richiama l’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale stabilisce la responsabilità oggettiva delle società anche per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori, siano essi avvenuti sul campo proprio, su campo neutro o presso l’impianto della squadra ospitante. Tuttavia, in sede di appello, la Corte è chiamata a riesaminare non solo la sussistenza dei fatti contestati, ma anche la proporzionalità e congruità delle sanzioni irrogate. A tal riguardo, preme evidenziare come l’art. 8, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva imponga che le sanzioni siano commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, e siano efficaci in termini di afflittività. In particolare, il principio di afflittività orienta il giudice nella scelta del tipo di sanzione da irrogare in concreto, anche attraverso il cumulo di più misure, laddove una sola sanzione non sia tale da garantire un'effettiva funzione dissuasiva. Tuttavia, una volta individuata la misura idonea a sanzionare la violazione, è necessario procedere alla commisurazione della stessa alla luce del principio di proporzionalità (ex multis, App. F. 2018, n. 42/CFA), parametrandola alla effettiva gravità, durata e natura dell’illecito accertato, evitando automatismi o duplicazioni sanzionatorie eccedenti il fine repressivo e preventivo della norma sportiva. Orbene, chiariti i presupposti teorici ed applicativi in materia di irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive, e tenuto conto altresì di quanto previsto dall’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte ritiene che nel caso in esame, pur permanendo la serietà dei comportamenti attribuiti alla tifoseria della società reclamante, la combinazione tra l’ammenda e l’obbligo di disputare le gare a porte chiuse entro una data determinata sia sufficiente a soddisfare il principio di afflittività, assolvendo nel contempo alla funzione dissuasiva e rieducativa della sanzione, rilevando che l’ulteriore misura della squalifica del campo, se mantenuta, risulterebbe eccedente rispetto alla concreta entità, durata e dinamica dei fatti accertati, anche in considerazione del breve lasso temporale dell’aggressione (circa 15 minuti). Pertanto, la Corte, nell’esercizio del potere di rimodulazione della sanzione disciplinare, alla luce dei principi sopra richiamati, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo, eliminando la squalifica del campo di gioco, e disponendo l’obbligo di disputare tutte le gare interne a porte chiuse fino al giorno 11 maggio 2025, confermando, altresì, la restante sanzione dell’ammenda pari ad euro cinquecento. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la squalifica del campo di giuoco e disponendo l’obbligo di disputare tutte le gare interne a porte chiuse fino all’11/05/2025, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.

 

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