C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 23/05/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.185 SGS DEL 3/04/2025 (Gara: ATLETICO TORRENOVA 1986 – ACCADEMIA FROSINONE SCSRL del 30/03/2025 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.185 SGS DEL 3/04/2025 (Gara: ATLETICO TORRENOVA 1986 – ACCADEMIA FROSINONE SCSRL del 30/03/2025 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata la società, La società Atletico Torrenova 1986 proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo, tutto integralmente richiamato in sede di audizione, chiedeva l’annullamento della sanzione respingendo in toto la ricostruzione riportata dal direttore di gara nel referto arbitrale. In particolare la società ritiene che le condizioni igieniche dello spogliatoio dell’arbitro non erano assolutamente carenti ma in perfetto ordine a parte la presenza di una piccola perdita d’acqua dovuta alle forti piogge avvenute poca prima dell’inizio dell’incontro. Sottolineano che tale perdita non poteva in alcun modo influire sulle condizioni igieniche dello spogliatoio. Respingono ogni addebito anche riguardo al comportamento del pubblico, sia durante che alla fine della partita non è successo niente e nulla di ingiurioso o irriguardoso è stato proferito nei confronti del direttore di gara tantomeno da tesserati o sostenitori della reclamante. La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene che quanto accaduto sul terreno di gioco ed alla fine dell’incontro nei confronti del direttore di gara sia meritevole di sanzione la cui misura possa però essere rivista. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 100,00. Il contributo va restituito.

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