C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 425 del 23/05/2025 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA FEDERICA VITELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATA DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SSD DELFINO ACADEMY ROMA A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, E 45 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL’ART. 7, COMMA 1, DELLO STATUTO DELLA FIGC OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DAGLI ARTT. 22 E 28, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, NONCHÉ DAL PUNTO 9.2 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 2 DEL 5 AGOSTO 2024, DEL SIG. ALESSIO DE SANTIS, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO TORRENOVA 1986, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DAGLI ARTT. 22 E 28, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, NONCHÉ DAL PUNTO 9.2 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 2 DEL 5 AGOSTO 2024, DELLA SOCIETÀ S.S.D. DELFINO ACADEMY ROMA A R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO TORRENOVA 1986 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 378 del 24/04/2025
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA FEDERICA VITELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATA DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SSD DELFINO ACADEMY ROMA A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, E 45 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL’ART. 7, COMMA 1, DELLO STATUTO DELLA FIGC OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DAGLI ARTT. 22 E 28, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, NONCHÉ DAL PUNTO 9.2 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 2 DEL 5 AGOSTO 2024, DEL SIG. ALESSIO DE SANTIS, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO TORRENOVA 1986, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DAGLI ARTT. 22 E 28, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, NONCHÉ DAL PUNTO 9.2 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 2 DEL 5 AGOSTO 2024, DELLA SOCIETÀ S.S.D. DELFINO ACADEMY ROMA A R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO TORRENOVA 1986 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 378 del 24/04/2025
Il presente procedimento nasce dalla trasmissione, da parte del Settore Affari Legali della FIGC, dell’atto di diffida firmato dai genitori del calciatore minore G.T., con il quale veniva chiesto alla società SSD Delfino Academy Roma il risarcimento dei danni subiti dal predetto calciatore in occasione della gara amichevole, disputata, in data 21 settembre 2024, tra le squadre della categoria esordienti delle società SSD Delfino Academy Roma ed ASD Atletico Torrenova 1986. In particolare, nell’atto di diffida si evidenziava che il calciatore minore GT, aveva partecipato alla suddetta gara nelle fila della Delfino Academy Roma, pur non essendo tesserato per tale società e a seguito di un contrasto di gioco aveva riportato un serio infortuno non indennizzato a causa del mancato tesseramento. Nel corso dell’attività istruttoria la Procura acquisiva, in particolare, la seguente documentazione: Segnalazione dei genitori del calciatore minore G.T. del 6 novembre 2024; Foglio censimento della società S.S.D. Delfino Academy Roma per la stagione sportiva 2024- 2025; Richiesta di tesseramento del calciatore minore G.T. per la società ASD Accademia R. Tuscolano C. per la stagione sportiva 2024-2025; Foglio censimento della società A.S.D. Accademia R. Tuscolano C. per la stagione sportiva 2024- 2025; Posizione di tesseramento del calciatore minore G.T; Verbale di audizione del padre del calciatore minore Sig. G.T., datato 12 dicembre 2024, con allegati: a) n. 2 ricevute attestanti il versamento della somma totale di euro 300,00 a favore della società Delfino Academy Roma per lo svolgimento dell’attività sportiva da parte del suddetto calciatore; b) n. 2 screenshot del messaggio whatsapp inviati dalla predetta società afferenti alla richiesta di consegnare la documentazione necessaria per l’iscrizione alla società ed alla convocazione dei calciatori, tra i quali lo stesso G.T., alla gara amichevole che la Delfino Academy Roma avrebbe disputato contro la Atletico Torrenova il 21 settembre 2024; c) cartella clinica di pronto soccorso del calciatore minore G.T. , rilasciata dall’Ospedale Umberto I di Roma; Mail del Sig. I.T. di trasmissione della comunicazione con la quale viene negato l’indennizzo per l’infortunio patito dal calciatore minore G.T.; Estratto delle condizioni di polizza stipulata dalla F.I.G.C. per il periodo 2024-2026; Posizioni di tesseramento dei calciatori minori d’età, convocati, unitamente al Sig. G.T., dalla società Delfino Academy Roma, tramite messaggio whatsapp, per la gara amichevole contro l’Atletico Torrenova del 21 settembre 2024; Mail trasmessa il 15 gennaio 2025 dalla S.S.D. Delfino Academy Roma contenente la seguente documentazione: a) dichiarazioni di discarico di responsabilità sottoscritta dagli esercenti la potestà genitoriale sui calciatori minori della categoria esordienti relativamente agli eventuali infortuni che avrebbero patito in occasione degli allenamenti e delle gare amichevoli organizzate dalla suddetta società; b) mail indirizzata da quest’ultima al Comitato Regionale Lazio, in data 18 settembre 2024, con la richiesta di cancellazione delle richieste di tesseramento dei calciatori della categoria esordienti, c) mail di risposta del Comitato Regionale Lazio con la quale si accoglieva tale istanza; Mail del Comitato Regionale Lazio contenente la mancata autorizzazione allo svolgimento della gara amichevole SSD Delfino Academy Roma – Atletico Torrenova 1986 (categoria esordienti) disputata, in data 21 settembre 2024; Verbali di audizione dei Sigg.ri Federica Vitelli e Vincenzo Catalano, rispettivamente presidente e segretario della società SSD Delfino Academy Roma; Verbale di audizione del Sig. Alessio De Santis, presidente della società ASD Atletico Torrenova 1986 Da tutto ciò, la Procura Federale accertava che: il calciatore minore Sig. G.T. aveva partecipato, nelle fila della squadra Delfino Academy Roma, alla gara amichevole disputata contro l’Atletico Torrenova del 21 settembre2024; non era stato tesserato per la società Delfino Academy Roma; aveva riportato, durante un contrasto di gioco, la frattura della tibia e perone della gamba destra e non era stato indennizzato, ai sensi dell’art. 45 delle NOIF, a causa del mancato tesseramento per la società Delfino Academy Roma, tutti i calciatori (non solo il Sig. G.T.) schierati con detta squadra, nella gara amichevole del 21 settembre 2024, non erano tesserati per la stessa e quindi erano privi di copertura assicurativa; la società Delfino Academy Roma aveva consentito agli stessi calciatori di svolgere allenamenti in assenza di tesseramento, anche in data antecedente alla gara amichevole disputata con l’Atletico Torrenova; la gara citata, si era svolta senza che nessuna delle due società avesse chiesto la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale. Pertanto, la Procura Federale deferiva, davanti al Tribunale Federale Territoriale: -la Sig.ra Federica Vitelli, all’epoca dei fatti, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Delfino Academy Roma: per violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 32, comma 2, del C.G.S, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1 e 45 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori minori d’età e di aver consentito e comunque non impedito agli stessi di svolgere, gli allenamenti nonché la gara amichevole, più volte citata; per violazione dell’art. 4, comma 1 del C.G.S, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art..37 del Regolamento del SGC, nonché dal punto 9.2 del C.U. del SGC n. 2 del 5 agosto 2024 per aver omesso di chiedere l’autorizzazione federale preventiva allo svolgimento della gara amichevole disputata contro la Atletico Torrenova il 21 settembre 2024. -Il Sig. Alessio De Santis, all’epoca dei fatti, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Torrenova 1986: per violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37 del Regolamento della LND, dagli artt. 22 e 28, comma 1 del Regolamento del SGC, nonché dal punto 9.2 del C.U. del SGC n. 2 del 5 agosto 2024 per aver consentito e comunque non impedito ai calciatori tesserati per la stessa società di partecipare, in data 21/09/2024, alla gara amichevole disputata con la società SSD Delfino Academy Roma (categoria esordienti) , pur non essendo, tale gara, stata autorizzata dai competenti organi federali; -la società S.S.D. Delfino Academy Roma a r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS per gli atti posti in essere dalla Sig.ra Federica Vitelli; -la società A.S.D. Atletico Torrenova 1986 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS per gli atti posti in essere dal Sig. Alessio De Santis; Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 23/04/2025, tenutasi in modalità remota, era presente la Procura Federale, in persona dell’Avv. Maurizio Gentile, mentre per i deferiti compariva l’avv. Paolo Gentili in rappresentanza della Sig.a Federica Vitelli e della società Delfino Academy Roma, nonché l’avv. Matteo Sperduti per il sig. Alessio De Santis e la società Atletico Torrenova 1986. Il Tribunale Federale, verificata la regolarità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con il Sig. Alessio De Santis (presidente) e la società Atletico Torrenova 1986, ai sensi dell’art. 127 C.G.S. con la seguente sanzione: Alessio De Santis, sanzione base di mesi 2, ridotta di 1/3, per una sanzione finale di mesi 1 e giorni 10 giorni di inibizione; Atletico Torrenova 1986, sanzione base di euro 400 di ammenda ridotta di 1/3, per una sanzione finale di euro 267 di ammenda. In relazione ai rimanenti deferiti, la Procura Federale si riportava, integralmente, all’atto di deferimento e chiedeva l’irrogazione della sanzione di mesi 6 di inibizione per Federica Vitelli (presidente) e l’ammenda di euro 1.000 per la società Delfino Academy Roma. Il difensore di questi ultimi evidenziava che la gara in questione non era altro che un allenamento congiunto tra le due società e che per tale evento i genitori dei calciatori minori erano stati informati di ciò ed avevano sottoscritto al riguardo uno scarico di responsabilità; infine, sottolineava che aveva proposto il patteggiamento ma tale richiesta non era stata accolta dalla Procura Federale. Questo Tribunale Federale ritiene l’accordo di patteggiamento testé citato, conforme alle previsioni dell’art. 127 C.G.S. e pertanto ne dichiara l’efficacia. Relativamente ai restanti deferiti, ritiene che i fatti contestati siano stati provati come emerge pacificamente dalla documentazione prodotta in atti. E’ acclarato, in particolare, che il calciatore minore G.T. ha partecipato nelle fila della società Delfino Academy Roma (categoria esordienti) alla gara, sia pur amichevole, che quest’ultima ha disputato con la società Atletico Torrenova, senza essere tesserato, al pari di tutti gli altri compagni di squadra presenti nella lista di gara e quindi senza avere la necessaria copertura assicurativa prevista dall’art. 45 Noif , così come è acclarato che durante tale gara, il calciatore suddetto ha subito un grave infortunio di gioco, per il quale non ha potuto ottenere l’indennizzo assicurativo. E’ acclarato, ugualmente, che la gara predetta è stata disputata senza che fosse stata richiesta la necessaria autorizzazione al Comitato Regionale Lazio. Per quanto detto è evidente la responsabilità della Sig.ra Federica Vitelli, presidente della società Delfino Academy Roma, la quale, con la sua condotta superficiale, ha posto in essere gravi violazioni normative. Relativamente alla quantificazione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, esse sono congrue in relazione all’inibizione a carico del presidente, mentre va ridotta l’ammenda a carico della società Delfino Academy Roma per parametrarla a casi analoghi. Per tutto quanto detto, questo Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA
Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex. art.127 C.G.S. e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - De Santis Alessio, n.1 mese e 10 giorni di inibizione; - Atletico Torrenova 1986, euro 267,00 di ammenda. Di ritenere altresì i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Vitelli Federica, n.6 mesi di inibizione; - Delfino Academy Roma A R.L., euro 700,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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